ANALISI DELL'ANCE

La Gazzetta Ufficiale n. 249 dello scorso 23 ottobre pubblica l'allegato decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, in vigore da tale data, relativo agli Interve...

30/10/2008
La Gazzetta Ufficiale n. 249 dello scorso 23 ottobre pubblica l'allegato decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, in vigore da tale data, relativo agli Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

L'articolo 1 del decreto-legge, che interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, illustra le Disposizioni emanate in materia di adeguamento dei prezzi di quei materiali da costruzione che hanno subito aumenti. Tali disposizioni mirano non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra Stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni di detti materiali, ma pure ad evitare un eventuale blocco nella realizzazione di quelle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, con prevedibili e gravi conseguenze anche sul piano dell'occupazione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per fronteggiare il repentino aumento del prezzo di alcuni materiali verificatosi nel corso del solo anno 2008, rileverà entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8% del prezzo dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell'opera.

Nei limiti delle risorse disponibili, per detti materiali si procederà alla compensazione, in aumento o in diminuzione, determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'8% del prezzo di ogni materiale impiegato limitatamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nella quantità che sarà accertata dal direttore dei lavori.

Come anzidetto, il summenzionato Dicastero rileverà - entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto - le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale:
  • per le variazioni in diminuzione, il responsabile del procedimento accerterà d'ufficio, con proprio provvedimento, il credito della Stazione appaltante e procederà ad eventuali recuperi;
  • per le variazioni in aumento, a pena di decadenza in caso di inosservanza di detto termine, l'appaltatore dovrà presentare istanza di compensazione alla Stazione appaltante che indennizzerà l'impresa prelevando fondi all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento oppure, nel caso questi si siano rivelati insufficienti, rimodulando gli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011 (e cioè ridimensionando o cancellando opere ritenute non prioritarie).
Qualora il ricorso della Stazione appaltante ai propri fondi o alla rimodulazione dei lavori e delle risorse sia risultato ancora insufficiente, si potrà attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi, (300 milioni di euro per l'anno 2009, sottratti al FAS - Fondo per le aree sottosviluppate) istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con proprio decreto, ne stabilirà le modalità di utilizzo. L'Ance ha ottenuto che detto fondo sia messo a disposizione di tutte le Stazioni appaltanti (Regioni, Province, Comuni, Enti locali) - con la sola esclusione dei concessionari - e non solo delle Amministrazioni centrali e che vengano garantiti a tutte le imprese di costruzione, piccole, medie e grandi sia l'accesso al fondo stesso, sia la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

N.B.
La compensazione non potrà aver luogo qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.
Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, antecedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali, continua ad applicarsi la vigente disciplina.

La compensazione introdotta da detto articolo 1 è una soluzione normativa che garantisce un effettivo ed immediato rimedio per le imprese soffocate dai pesanti rincari e rappresenta, al momento, l'unica strada praticabile per uscire dalla crisi; tuttavia, non è il meccanismo a regime che l'Ance, di concerto con le altre Organizzazioni firmatarie di un documento al Ministro Matteoli, aveva fortemente richiesto al Governo e non mancherà di sollecitare nuovamente al tavolo tecnico di confronto istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.


Fonte: ANCE
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