SUBAPPALTI PER LE OPERE C.D. SUPERSPECIALIZZATE E CONGRUITA’ DELLA MADODOPERA

Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n. 163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 pubblicato sul supple...

10/10/2008
Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (Dlgs. n. 163/2006) di cui al recente decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta ufficiale n. 231 del 2 ottobre scorso contiene, all’articolo 1, comma 1, lettera h), l’integrale sostituzione del comma 11 dell’articolo 37 del Codice.
Con le modifiche in argomento viene data risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione europea (procedura di infrazione n. 2007/2309) circa il divieto di subappalto per le opere superspecializzate di importo superiore al 15% dei lavori (precedente stesura dell’art. 37, comma 11 del codice dei contratti) ed il nuovo comma 11 è il seguente:
“11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.”

Con la nuova stesura del comma 11 viene cancellata l’impossibilità di subappaltare le opere cosiddette superspecializzate di valore superiore al 15% e viene precisato che tali tipologie di opere di importo superiore a detta percentuale, possono essere affidate in subappalto, con i limiti previsti dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo, ossia il limite del 30% previsto per la categoria prevalente.

Per quanto concerne, poi, la congruità della manodopera, il decreto legislativo n. 152/2008, con l’articolo 2, comma 1, lettera aa4) interviene con l’introduzione nell’articolo 118 del comma 6-bis in cui viene precisato che al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva deve contenere anche la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato con la precisazione che la congruità deve essere verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

A cura di Paolo Oreto
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