REQUISITO DI QUALITA' SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 516.457,00

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere n. 220 del 25 settembre 2008 reso per la soluzione di una co...

22/10/2008
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere n. 220 del 25 settembre 2008 reso per la soluzione di una controversia ha nuovamente precisato che la corretta interpretazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche è stata più volte oggetto di pronuncia da parte dell’Autorità stessa, la quale ha, precedentemente, chiarito (determinazione n. 29/2002 e deliberazioni n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) che l’obbligo di possedere il requisito di qualità sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia già divenuto obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.

Nel caso in cui l’importo dei lavori che i concorrenti sono chiamati ad eseguire risulta inferiore a euro 516.457,00, detti lavori possono essere eseguiti anche da imprese in possesso di qualificazioni in classifiche inferiori alla III, per le quali il Regolamento prevede l’esenzione dall’obbligo di possedere la certificazione ISO.
Proprio in ragione di tale previsione regolamentare, come già precisato nella deliberazione n. 190 del 14.06.2007, la stazione appaltante non può richiedere, quale requisito di ammissione alla gara, il possesso della qualità aziendale ad imprese che partecipano con una classifica di qualificazione inferiore alla III.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Focus Autorità