NULLO IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI SPESA PREVISTO DAL DOCUMENTO PRELIMINARE

Illegittimo il progetto preliminare che superi senza alcuna motivazione tecnico-economica le previsioni di spesa previste nel documento preliminare alla prog...

23/10/2008
Illegittimo il progetto preliminare che superi senza alcuna motivazione tecnico-economica le previsioni di spesa previste nel documento preliminare alla progettazione i cui standard di costo sono vincolanti, come previsto dall'ancora in vigore D.P.R. 554/1999 all'art. 15 commi 5 e 6, per il progetto preliminare e definitivo.

Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, che è dovuta intervenire in merito al ricorso presentato per l'annullamento di una deliberazione che approvava progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e relativi allegati ed elaborati progettuali per un lavoro di nuova costruzione di un centro diurno socio terapico, più 10 posti letto di residenzialità notturna.

In particolare, il TAR del Piemonte ha rilevato nell'approvazione del progetto definitivo delle previsioni di spesa notevolmente lievitate rispetto al documento preliminare e che violano dunque il principio di contenimento della spesa pubblica, di trasparenza e di certezza della stessa spesa, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del regolamento di attuazione. Le rilevate discrasie in termini economici sono poi aggravate dall'assenza di qualsivoglia motivazione in punto alla eventuale necessità della deroga del piano finanziario rispetto ai limiti di cui al documento preliminare, conferendosi così un carattere di macroscopica violazione delle regole di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e di difetto di motivazione.

La stessa sentenza lamenta, inoltre, una carenza nella Relazione illustrativa del progetto preliminare che, come indicato dall'art. 19 del regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999 deve dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto; riferire in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa (nel caso di opere puntuali, deve illustrare anche il profilo architettonico); riportare una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario. La Relazione illustrativa, in funzione della tipologia, categoria ed entità dell'intervento, deve contenere:
  • la descrizione dell'intervento da realizzare;
  • l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
  • l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
  • l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
  • gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4 del regolamento di attuazione, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
  • il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
  • le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.



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