TRATTATIVA ANCORA IN CORSO

Il Ministero delle Infrastrutture, dopo aver incassato nella seduta di venerdì 17 ottobre, l’approvazione del Consiglio dei Ministri non ha ancora inviato al...

23/10/2008
Il Ministero delle Infrastrutture, dopo aver incassato nella seduta di venerdì 17 ottobre, l’approvazione del Consiglio dei Ministri non ha ancora inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo del decreto che, nell’ultima versione, lascerebbe del tutto scontente le associazioni di settore (Ance, Agi, Oice e Ancpl, unitamente a Confindustria) che, la settimana passata, avevano diffuso un comunicato stampa congiunto in cui non condividevano nel merito e nel metodo il decreto legge sul caro prezzi dei materiali che il Governo si apprestava ad approvare.

Ricordiamo che con il terzo correttivo del codice dei contratti e, precisamente, con le modifiche apportate, dall’articolo 2, comma 1, lettera gg) del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, all’articolo 133 del Codice stesso viene ammessa la possibilità per l'impresa di costruzione, a fronte di una fideiussione di pari importo, di chiedere il pagamento anticipato del costo di alcuni materiali da costruzione che siano stati individuati nel bando di gara come oggetto di richiesta di pagamento anticipato con la precisazione che si tratta comunque, di una facoltà della stazione appaltante che potrebbe però non individuare tali materiali vanificando tale possibilità.

Sembrerebbe che nel testo definitivo l’adeguamento dei prezzi previsto nel decreto-legge sarà alternativo al pagamento anticipato previsto dal citato articolo 133 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 152/2008 e, dunque, le imprese che chiederanno l'adeguamento non potranno chiedere il pagamento anticipato previsto dal terzo decreto correttivo del codice.
Per altro, sembra che sia confermata la limitazione dell'intervento soltanto all’anno 2008 per far fronte agli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione che, proprio nell'anno in corso, hanno registrato notevoli di rincaro. Si tratta quindi di un intervento ad hoc, che ha anche la caratteristica di derogare alla disciplina prevista dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006 nel testo modificato dal terzo correttivo.

Ovviamente, la soluzione che si delinea lascerà scontente le associazioni di settore che avevano sperato in un intervento di più ampio respiro anche perché sembra che sia stata cancellata dal decreto-legge stesso la cumulabilità degli aumenti e se, in precedenza, si ragionava sull'ipotesi di cumulare variazioni semestrali superiori al 5%, adesso sembra che il Ministero abbia optato per tenere conto delle variazioni annuali superiori al 10% registrate nel 2008.

A cura di Paolo Oreto
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