Tettoia in pilastri e montanti in ferro: l'ordinanza di demolizione è illegittima se in attesa di risposta a domanda autorizzatoria del manufatto

L'ordine di demolizione risulta essere illegittimo se è stato adottato dall'ente civico prima di aver risposto alla pendente domanda di autorizzazione per la...

14/11/2008
L'ordine di demolizione risulta essere illegittimo se è stato adottato dall'ente civico prima di aver risposto alla pendente domanda di autorizzazione per la realizzazione delle opere sanzionate. L'amministrazione, secondo evidenti principi di correttezza ed imparzialità, è tenuta infatti ad esplicitare le ragioni dell'eventuale diniego sulla domanda di legittimazione edilizia proposta, prima di intraprendere iniziative mirate alla demolizione delle opere oggetto della domanda ancora pendente.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 1195 dello scorso 10 novembre, mediante la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso presentato da una società in accomandita semplice in seguito all'emissione da parte dell'Ente comunale di un provvedimento demolitorio e un'ordinanza di sospensione lavori.

In particolare, la società istante lamentava in primis una errata e travisata qualificazione giuridica dell'intervento edilizio in questione da parte dell'Ente comunale, il quale avrebbe ingiustamente postulato nella fattispecie la necessità di una concessione edilizia.
In tal senso, il TAR abruzzese ha condiviso la tesi istante precisando che nell'ordine di demolizione non è implicito alcun diniego alla domanda di autorizzazione della società istante; diniego che avrebbe, invece, dovuto esplicitarsi attraverso una risposta formale, precedente l'ordine di demolizione. Nel caso in esame, l'ordine di demolizione è stato adottato dall'ente civico prima di aver risposto alla pendente domanda di autorizzazione formulata dalla società ricorrente, in relazione alle medesime opere sanzionate.
Seppure la segnalata priorità logica non postula necessariamente anche una priorità cronologica, ciò non di meno resta pur sempre necessaria una formale ed esplicita pronuncia sull'istanza proposta, senza che possano ritenersi sufficienti, per argomentare un esito negativo più o meno implicito dell'istanza stessa, considerazioni non puntuali che lascerebbero intendere l'assenza di spazi favorevoli al rilascio della chiesta autorizzazione. Tali argomentazioni possono semmai assumere valenza nei congrui casi - dopo l'entrata della legge 15/2005 - di un mero preavviso di diniego, dovendo la pubblica amministrazione procedente esternare in modo chiaro e concludente la definitiva chiusura del procedimento autorizzatorio attivato con l'istanza di parte.

Per quanto concerne invece il provvedimento di sospensione dei lavori, i giudici del TAR hanno ritenuto doveroso respingere l'istanza, in quanto l'ordine di sospensione lavori è un provvedimento preordinato ad evitare che l'opera in corso di realizzazione (in pacifica carenza di un titolo edilizio) possa essere ultimata nella protrazione del suo stato antigiuridico, in conformità ai poteri-doveri di vigilanza di cui è titolare l'ente civico.
Non si tratta, dunque, di disporre la demolizione di quanto ormai già costruito, ma solo di porre un freno allo sviluppo costruttivo di un'opera comunque abusiva; resta inteso che in una simile circostanza, il fatto che sia pendente una domanda autorizzatoria sulle opere in fieri non può giuridicamente impedire l'iniziativa inibitoria del comune, da assumere piuttosto con la maggiore possibile tempestività, pena la frustrazione e l'inutilità del provvedimento stesso una volta ultimato il programma costruttivo in itinere.


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