CONTRATTO PRELIMINARE SOTTOPOSTO A IMPOSTA DI REGISTRO

Il contratto preliminare, stipulato per il successivo contratto definitivo per il trasferimento di un terreno agricolo, non rientra nel regime agevolativo pr...

04/11/2008
Il contratto preliminare, stipulato per il successivo contratto definitivo per il trasferimento di un terreno agricolo, non rientra nel regime agevolativo previsto dal decreto legislativo n. 228 del 2001, ma è soggetto alla registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta in misura fissa di registro. La disposizione contenuta nel contratto preliminare, che prevede la corresponsione del pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, è soggetta, invece, all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento.

Questo in sintesi il contenuto della risoluzione 407/E dello scorso 30 ottobre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito posto da un contribuente circa l'applicazione dell'imposta di registro su un contratto preliminare stipulato per il successivo trasferimento di un terreno agricolo. Il quesito nasceva dall'interpretazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante Conservazione dell'integrità aziendale, il quale, al comma 2, prevede che: "Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ".

Per rispondere al quesito, l'Agenzia ha ripreso l'articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 a cui fa riferimento l'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 228 del 2001), al comma 1 dispone, tra l'altro, che: "Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere …", mentre il successivo comma 2 prevede che "In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute."

In riferimento a comma 1, art. 5-bis, legge 97/1994, l'Agenzia ha puntualizzato che l'agevolazione riguarda l'esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere ma solo per gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo posti in essere. Ma tra i predetti atti, non vi rientra anche il contratto preliminare in quanto esso non produce effetti traslativi, bensì solo effetti obbligatori.

Ne consegue che il contratto preliminare è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso, ossia entro 20 giorni dalla data della sua stipula, e che per la sua registrazione è dovuta l'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00. Inoltre, alla caparra confirmatoria dovuta si deve applicare l'imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento.


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