NELLA PARTE VI I CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO

Nella sesta delle sette parti che compongono lo schema di Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 della Corte d...

27/11/2008
Nella sesta delle sette parti che compongono lo schema di Regolamento del Codice dei Contratti aggiornato al rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 della Corte dei Conti che aveva formulato le proprie osservazioni sul provvedimento, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, sono riportate le norme che devono essere utilizzate per i contratti eseguiti all’estero.

In particolare la parte VI contiene le norme sui Contratti eseguiti all’estero che, per quanto riguarda i contratti di appalto relativi ai lavori in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, erano precedentemente disciplinati dal titolo XIV del regolamento n. 554/1999.

In particolare la Parte VI è composta da 14 articoli suddivisa nei seguenti due titoli:
  • Titolo I - Contratti nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (artt. 343 - 350)
  • Titolo II - Lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri (artt. 351 - 356)
Occorre precisare che nel titolo I, rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate alcune modifiche volte alla regolamentazione, oltre che dei lavori, dei servizi e forniture ed altre di carattere formale, finalizzate ad una più chiara lettura delle norme; altre ancora sostanziali che mirano a:
  • assicurare una maggiore partecipazione del Paese in Via di Sviluppo (PVS) per l’esecuzione dell’intervento di cooperazione di cui è beneficiario;
  • risolvere possibili problemi di incompatibilità tra norme italiane e norme locali per i lavori appaltati dalle ambasciate;
  • garantire livelli di sicurezza e di impatto ambientale dei lavori nei PVS analoghi a quelli dei Paesi UE;
  • snellire l’iter procedurale che, in genere, nei PVS risulta notevolmente più complesso di quello dei lavori in Italia per la presenza di altri soggetti decisionali (autorità locali e organismi internazionali finanziatori).
Nel Titolo II, invece, l’articolato è predisposto sulla base del titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e sono previsti alcuni adattamenti volti unicamente a fornire maggior semplificazione e snellezza nell’ambito del procedimento, nonché a limitare il rischio di varianti e contenzioso.

Ricordiano, per ultimo, che lo schema dovrà essere approvato, definitivamente, dal Consiglio dei Ministri successivamente ai prescritti pareri della Conferenza unificata Stato-Regioni, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

A cura di Paolo Oreto
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