NEL PIANO ANTICRISI LIMITAZIONI E OSTACOLI ALL'OTTENIMENTO DELLA DETRAZIONE

Passo indietro del governo sulle detrazioni fiscali del 55 per cento previste dai commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con una mossa a so...

02/12/2008
Passo indietro del governo sulle detrazioni fiscali del 55 per cento previste dai commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con una mossa a sorpresa, il decreto legge 185/2008, pubblicato sul supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre scorso, limita fortemente l'utilizzo delle detrazioni del 55 per cento previste per le spese di riqualificazione energetica, installazione di impianti fotovoltaici e per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Con l'art. 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali), al comma 6 il Governo prima proroga le agevolazioni previste dall'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006 come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 244/2007, per poi limitarne, al comma 7, il loro utilizzo.

In particolare, il comma 7:
  • limita la quota di agevolazioni previste a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011;
  • inserisce la clausola del silenzio-rifiuto all'invio della domanda per la fruizione dell'agevolazione.
Con quest'ultima clausola si è chiaramente fornita una spinta verso la limitazione della possibilità di poter usufruire dell'agevolazione. Chi ha mai avuto a che fare con Enti pubblici sa benissimo che il silenzio - rifiuto nella maggiori parte dei casi non è altro che un rifiuto anticipato mascherato.

Ma analizziamo la mossa del Governo.
L'Agenzia delle entrate esaminerà le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del dl 185, l'Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento in cui verrà definito il modello da utilizzare per la presentazione dell'istanza per l'ottenimento del beneficio fiscale e contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.
Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, tale l'istanza dovrà essere presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009 . Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza dovrà essere presentata a decorrere dall'1 giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno (lo scenario che si prospetta è quello di tutti gli interessati pronti davanti al conputer alla mezzanotte del 15 gennaio prima e dell'1 giugno di ogni anno dopo per l'invio delle istanze e ci si chiede dunque il livello di servizio garantito).

I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute per gli interventi ammessi alla detrazione del 55%, non presentano l'istanza o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Dure le reazioni da parte degli operatori del settore. Il presidente di Assolterm: "A rischio le aziende italiane del solare termico", mentre l'ANIT (Associazione Nazionale Isolamento Termico) ha invitato suoi sostenitori ad inviare una richiesta di spiegazioni sul decreto compilando l'apposito modulo dal sito del Governo Italiano.

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