LA DETRAZIONE DEL 55% SPETTA ANCHE NEL CASO DI INTEGRAZIONE CON L'IMPIANTO ESISTENTE DI UNA POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA

La detrazione d'imposta del 55 per cento prevista, ai fini Irpef, per gli interventi di riqualificazione energetica, spetta anche nel caso in cui la pompa di...

09/12/2008
La detrazione d'imposta del 55 per cento prevista, ai fini Irpef, per gli interventi di riqualificazione energetica, spetta anche nel caso in cui la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce bensì integra l'impianto di riscaldamento già esistente, purché vi sia una riduzione del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 458/E dello scorso 1 dicembre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema delle detrazioni fiscali del 55% (tema più che mai caro in quest'ultimo periodo) in risposta alla richiesta di interpello di una società che, dovendo procedere ad alcuni interventi negli edifici in cui svolge la propria attività, finalizzati, tra l'altro, al risparmio energetico e aventi ad oggetto la climatizzazione invernale, desiderava conoscere se è possibile beneficiare della detrazione del 55% della spesa sostenuta per:
  1. sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario (come, a titolo esemplificativo, il radiatore o fan coil) con una pompa di calore ad alta efficienza;
  2. mantenimento della caldaia autonoma esistente (riscaldamento primario), con sostituzione della vecchia pompa di calore (riscaldamento integrativo) con una nuova pompa calore ad alta efficienza.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordati che ai sensi della normativa vigente, gli interventi di risparmio energetico per i quali è disposta l'agevolazione sono suddivisi in n. 4 categorie a ciascuna delle quali corrisponde uno specifico importo massimo detraibile, da euro 30.000 a euro 100.000, che riguardano: la riqualificazione energetica dell'intero edificio, le strutture opache, verticali e orizzontali dell'edificio o di parte dell'edificio, compresa la sostituzione di finestre e infissi, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

All'interno della risoluzione l'Agenzia ha ricordato anche le modalità di fruizione del beneficio e gli adempimenti che il soggetto, che intende avvalersi dell'agevolazione fiscale, deve porre in essere per le spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 (anche se qui si attende qualche cambiamento dell'art. 29 del dl 185/2008).

Per quanto concerne l'interpello oggetto della risoluzione, occorre verificare gli interventi descritti, che consistono in una integrazione dell'impianto di riscaldamento esistente, siano riconducibili nell'ambito dei lavori agevolabili. In tal senso, il D.M. di attuazione 19 febbraio 2007 (come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e dal D.M. 7 aprile 2008) precisa che "Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (…) si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008."

La disposizione attuativa evidenzia che la installazione di una pompa di calore ad alta efficienza rientra nel novero degli interventi agevolabili solo qualora realizzi la sostituzione dell'impianto originario con un altro dotato delle caratteristiche indicate non essendo previsto, in relazione alla installazione delle pompe di calore ad alta efficienza, che la sostituzione dell'impianto preesistente possa essere anche parziale.

L'estensione dell'ambito applicativo della detrazione d'imposta per interventi di risparmio energetico anche alle pompe di calore ad alta efficienza deve ritenersi limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi.
Ai fini, dunque, della fruizione dell'agevolazione, è necessario che l'intervento riguardi l'integrale sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, restando conseguentemente irrilevante, ai fini fiscali, l'ipotesi in cui la pompa di calore vada a sostituire "alcune unità terminali del riscaldamento autonomo" ovvero "la vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo".

L'impossibilità di ricondurre gli interventi prospettati nell'interpello nell'ambito applicativo del comma 286, dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007, trattandosi di interventi parziali che non prevedono la sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale, l'agevolazione fiscale potrà pur sempre essere fruita a condizione che:
  • dall'esecuzione degli interventi medesimi, realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, derivi una riduzione dell'indice di prestazione energetica non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
  • che la riduzione della trasmittanza termica sia riferibile all'edificio nel suo complesso considerato.
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