IN ATTESA DELLA MODIFICA ALL'ART. 29, L'AGENZIA DELLE ENTRATE SI ALLINEA ALLE MODIFICHE DEL PIANO ANTICRISI

Nell’attesa di una modifica all’art. 29 del decreto legge 185/2008, pubblicato sul supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembr...

11/12/2008
Nell’attesa di una modifica all’art. 29 del decreto legge 185/2008, pubblicato sul supplemento ordinario n. 263 alla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre scorso, cominciano a farsi sentire i primi effetti alle limitazioni previste e che hanno fatto tuonare professionisti, imprese e intere famiglie. Con la risoluzione n. 475/E dello scorso 9 dicembre, l’Agenzia delle Entrate, a parte il suo contenuto, ha allineato la risposta all’interpello di un contribuente agli effetti dell’art. 29 del dl 185/2008.

In particolare, l’interpello del contribuente, partito indubbiamente all’oscuro di quanto di lì a poco sarebbe successo a livello normativo, chiedeva se i benefici delle detrazioni del 55% previsti dall’art. 1 commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potessero essere applicati alla sostituzione di un portoncino d’ingresso con uno che rispecchia i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla normativa.
L'interpellante ha, inoltre, fatto presente di aver effettuato dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento, consistenti in modifiche murarie interne, rifacimento di impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, ivi compresa una nuova pavimentazione e la sostituzione delle finestre con i relativi infissi. Durante i suddetti lavori è stato sostituito il vecchio portoncino d'ingresso dell'appartamento con uno nuovo per il quale il fornitore ha provveduto a consegnare la dichiarazione del fornitore attestante la trasmittanza termica.

L’Agenzia delle Entrate ha, innanzitutto, ricordato che il DM 19 febbraio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, coordinato con il decreto 7 aprile 2008, all’art. 1 definisce il contenuto degli interventi agevolabili, specificando che per interventi sull’involucro di edifici esistenti si intendono gli interventi riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti, per le spese sostenute nel 2007, nella tabella di cui all’allegato D del decreto stesso e, per le spese sostenute a partire dal 2008, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

All’art. 3, il decreto definisce nel dettaglio le spese ammesse a fruire della detrazione, ovvero:
  • interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
    • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
  • interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
    • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con 5 integrazioni e sostituzioni.”
Non essendo presente alcun riferimento alla fornitura e posa in opera di portoni d’ingresso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non significativo ai fini del conseguimento del risparmio energetico tale intervento. La detrazione del 55% potrà, comunque, essere applicata soltanto se il portone, inteso come lavoro eseguito sulle strutture opache, consenta di conseguire gli indici di risparmio energetico specificamente richiesti per le strutture opache o se, presentando le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, possa essere considerato alla stregua di tale elemento, ossia se si tratti di una porta finestra.

Risposto all’interpello in questione, l’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della documentazione comprovante il risparmio energetico e necessaria ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, ricordando che occorre acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

Per quanto concerne gli interventi consistenti nella sostituzione delle finestre sono state introdotte delle semplificazioni in merito alla documentazione da acquisire ed, in particolare:
  • l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto;
  • per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari non è richiesto l’attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.
Per quanto riguarda, dunque, il caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalla specifica normativa che disciplina la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico, la certificazione rilasciata dal produttore può essere utile ai fini dell’applicazione dell’agevolazione soltanto se il portone d’ingresso che si intende sostituire presenti le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle finestre, in quanto diversamente, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, la rispondenza dell’intervento alle finalità di risparmio energetico dovrà essere attestata dalla specifica documentazione rilasciata dal tecnico abilitato.

A questo punto, l’Agenzia ha allineato la risoluzione agli effetti del dl 185/2008 ed, in particolare, ha ricordato che la possibilità di poter usufruire della detrazione del 55 per cento è condizionata al rispetto degli adempimenti introdotti dall’art. 29 del suddetto dl.
In particolare, il comma 7 dell' art. 29 prevede che, per le spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti debbono inviare, nel rispetto di intervalli di tempo prestabiliti, una istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale comunica, entro 30 giorni dal ricevimento, l’esito della verifica effettuata. Solo a seguito dell’assenso dell’Agenzia delle Entrate (che si intende non accordato quando, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, non sia intervenuta esplicita risposta positiva) è possibile fruire della detrazione. Il modello da utilizzare per la presentazione della richiesta di fruizione dell’agevolazione sarà approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Professionisti, imprese ed intere famiglie continuano a restare in attesa di modifiche, onde evitare ulteriori problemi a livello economico ed ambientale, e continuano nella loro protesta (leggi i commenti).


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