I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON SONO SOGGETTI AD IVA

Al fine di accertare la natura dei finanziamenti erogati, risulta determinante la qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti, in base alle dispos...

05/12/2008
Al fine di accertare la natura dei finanziamenti erogati, risulta determinante la qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti, in base alle disposizioni e alle pattuizioni che lo disciplinano. Qualora il contributo (regionale per l'edilizia agevolata) erogato da un Comune a un ente pubblico strumentale della Regione non assuma natura di corrispettivo, ma rilevi come movimentazione di denaro, lo stesso è escluso dal campo di applicazione dell'Iva e la relativa convenzione è assoggettata all'imposta di registro in misura fissa.
È quanto chiarito dalla risoluzione n. 472/E del 3 dicembre.

Il documento di prassi nasce in risposta all'istanza di interpello presentata da un Comune che eroga un contributo regionale a un ente pubblico individuato dalla Provincia, previa emissione di un bando di concorso per la concessione di contributi per l'edilizia agevolata.
Le problematiche interpretative collegate all'istanza riguardano due questioni: il trattamento tributario, ai fini Iva, del contributo erogato e l'assoggettamento all'imposta di registro e di bollo della convenzione stipulata tra il Comune e l'ente beneficiario del finanziamento.

La soluzione a tale ultima questione presuppone l'inquadramento o meno del contributo erogato nel campo di applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto.
In proposito, l'agenzia delle Entrate ha precisato che l'erogazione dei contributi è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del Dpr 633/1972, qualora si configuri come cessione di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni.

L'Amministrazione, dopo aver evidenziato la necessità di una valutazione del caso concreto sulla base di un'indagine fattuale, ha riconosciuto, da un esame documentale, al contributo erogato dal Comune non la natura di corrispettivo, ma quelle di mera movimentazione di denaro, esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Passando, quindi, al trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro della convenzione stipulata tra il Comune erogante e l'ente pubblico beneficiario, l'Agenzia ha conseguentemente ribadito l'orientamento già espresso in materia con la risoluzione 108/2001, con la quale era stato precisato che gli atti aventi a oggetto contributi, esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, destinati a soggetti pubblici per l'esecuzione di compiti istituzionali, non hanno contenuto patrimoniale.

Nella fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello, il contributo è erogato a un ente pubblico per la realizzazione di uno specifico intervento di recupero di un immobile, strumentale alla realizzazione delle proprie attività istituzionali; la relativa convenzione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa, essendo riconducibile tra gli atti indicati all'articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986.

Con riferimento all'imposta di bollo, infine, è stato chiarito che la convenzione non rientra nell'ambito applicativo dell'esenzione prevista dall'articolo 16 della tabella A, allegato B, del Dpr 642/1972, in quanto l'ente beneficiario non può ricondursi fra i soggetti elencati dalla medesima disposizione agevolativa (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e associazioni, Comunità montane).

Fonte: Fiscooggi
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