SUFFICIENTE APPLICARE SOLTANTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 54 del 19 dicembre scorso ha risposto ad un’istanza di interpello formula dalla Confartigianato imprese tendente ...

29/12/2008
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 54 del 19 dicembre scorso ha risposto ad un’istanza di interpello formula dalla Confartigianato imprese tendente a conoscere il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali in merito al diniego espresso da una Cassa edile industriale appartenente al circuito ANCE, alla richiesta di rilascio del DURC da parte di una impresa artigiana che applichi ai propri dipendenti il solo CCNL edilizia artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza un qualche contratto integrativo territoriale – provinciale o regionale – sottoscritto da una organizzazione datoriale artigiana per l’edilizia, cui l’imprenditore istante abbia aderito o conferito mandato.

Il Ministero ha, anche, evidenziato che il contratto collettivo di diritto comune sortisce i propri effetti unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti in forza del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore o dal datore di lavoro all’atto di adesione alle rispettive sigle sindacali. Al di fuori di tali stringenti limiti, il contratto collettivo di diritto comune può essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro: ciò si verifica quando, ad esempio, il contratto individuale rinvii, per taluni specifici profili di disciplina dello stesso, a un dato contratto collettivo, oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore produttivo.

Il Ministero con la risposta ha precisato che una impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi obbligata alla applicazione di tali disposizioni collettive di II livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.
Resta ferma, altresì, la possibilità da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.

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A cura di Paolo Oreto
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