L'avvalimento è consentito per dimostrare i requisiti per la progettazione

Quando la gara d'appalto ha per oggetto anche la progettazione, il partecipante deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti o partecipare in ragg...

05/12/2008
Quando la gara d'appalto ha per oggetto anche la progettazione, il partecipante deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta.

Questo è quanto prevede l'art. 53, comma 3 del codice degli appalti (dlgs 163/2006) ed, in sintesi ed in parte, quanto affermato dai giudici del Tribunale Amministrativo romano con la sentenza 10565 dello scorso 21 novembre in risposta al ricorso presentato contro l'aggiudicazione di una gara d'appalto che prevedeva il consolidamento e la ristrutturazione dell'ex ospedale "S. Agostino" di Ostia e la realizzazione di nuovo presidio.

In particolare, il ricorrente, tra le altre cose, lamentava l'illegittimità della ammissione della aggiudicataria dell'appalto concorso, per violazione del contenuto letterale del bando in cui al punto III prevedeva: il possesso alternativamente o dell'attestazione rilasciata dalla SOA in corso di validità per provare la qualificazione per le prestazioni di progettazione e costruzione della categoria OG1, in classifica IV, oppure la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese con i soggetti previsti dal comma 1, lettere d), e) ed f) art. 90 d.lgs. n. 163/2006.

I giudici del TAR hanno chiarito che non può essere condiviso l'assunto circa la sussistenza di un divieto (che peraltro sarebbe stato illegittimo) di ricorrere all'avvilimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la progettazione. Per cui non è illegittimo che la stazione appaltante abbia consentito il ricorso ad una facoltà giuridica peraltro espressamente riconosciuta dalla legge.

Ma nonostante l'infondatezza di questo punto del ricorso, il Tribunale Amministrativo ne ha accolto un altro riconoscendo l'illegittimità dell'intera procedura. In particolare, il ricorrente lamentava la legittimità dell'intera procedura di valutazione posta in essere da una commissione nominata in violazione dell'articolo 84 del decreto legislativo N. 163/2007.
La stazione appaltante, senza verificare l'assenza in organico di risorse interne dotate di opportuna professionalità, aveva, infatti, nominato un professionista esterno senza peraltro esperire la procedura di scelta nell'ambito di elenchi formati sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali e senza aver effettuato alcuna motivazione sull'esperienza dei commissari, né nello specifico settore dei lavori.

Il TAR ha ammesso che l'irregolare nomina e composizione della Commissione giudicatrice è idonea a viziare l'esito del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale in quanto l'art. 84 del d.lgs n. 163/2006, a tutela dell'imparzialità dei giudizi, impone:
  • che gli stessi componenti debbano preliminarmente dichiarare la eventuale sussistenza di cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile;
  • che "I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";
  • che i commissari diversi dal presidente qualora non siano scelti tra funzionari delle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, possono essere individuati, con l'applicazione del criterio della rotazione, solo tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
    • professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
    • professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
La stazione appaltante non gode, dunque, di una discrezionalità assoluta relativamente alla nomina dei soggetti che può designare quali componenti della commissione valutatrice, perché la norma delimita in maniera assoluta le categorie nell'ambito delle quali può essere esercitata la sua discrezionalità di scelta.


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