ISTITUITO CON UNA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 24 novembre scorso è stata pubblicata la legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 recante “Misure d...

18/12/2008
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 24 novembre scorso è stata pubblicata la legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 recante “Misure di contrasto alla criminalità organizzata”.
L’articolo 2 della legge è rubricato come “Conto unico per gli appalti” e recita testualmente:
1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”

Non vogliamo minimamente entrare nel merito del problema legato alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti di opere pubbliche ma crediamo che la soluzione di tale problema non può danneggiare un comparto che, già da alcuni mesi, rischia il collasso.

La citata legge n. 15 è già in vigore nella Regione siciliana e, pertanto, tutti i bandi di gara, di importo superiore a 100.000 Euro, nei quali non sia previsto l’obbligo dell’aggiudicatario di aprire un conto corrente sul quale fare confluire tutte le somme relative all’appalto sono nulli.
Immaginiamo, pertanto, che si aprirà una stagione di contenzioso nella quale le imprese che non si aggiudicano le gare, se il bando non rispetta la citata legge n. 15, potranno fare ricorso avendo notevole possibilità che i giudici dichiarino la nullità del bando stesso.

Ma quello che più ci preoccupa è l’obbligo per l’aggiudicatario di avvalersi di tale conto unico per tutti le operazioni dell’appalto, compresi i pagamenti al personale che devono essere effettuati soltanto con bonifico bancario; tale sistema implica, dunque, che ogni dipendente dell’impresa (anche l’operaio) dovrà munirsi di un conto corrente sul quale fare confluire le proprie retribuzioni con un aggravio economico per ogni singolo operaio o dipendente in genere dovuto alla tenuta del conto stesso e alla possibilità di poter usufruire del frutto del proprio lavoro con qualche giorno di ritardo.

Ovviamente mentre siamo d’accordo con tutti quei sistemi che possano limitare le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti non siamo d’accordo con le soluzioni che tentano di raggiungere lo scopo provocando danni ad un comparto economico che già di per sé è al collasso e non crediamo le infiltrazioni possano essere eliminate con i pagamenti dei salari dei dipendenti e degli operai effettuati esclusivamente con bonifico bancario.

A cura di Paolo Oreto
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