IN GAZZETTA LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 185

Sul supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio scorso è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante “Conversione in...

30/01/2009
Sul supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio scorso è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” che è già entrata in vigore ieri 29 gennaio.
Sulla Gazzetta è stato, anche, pubblicato il testo coordinato del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”,

Come abbiamo avuto modo di precisare in una precedente notizia le novità introdotte dal decreto-legge n. 185 già convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 riguardano, tra l’altro:
  • il risparmio energetico;
  • gli incentivi per i progettisti della p.a.;
  • il Durc;
  • le terre e rocce da scavo;
  • la rivalutazione di beni immobili;
  • l’iva per cassa;
  • la detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale.
Per quanto concerne il risparmio energetico, il testo dell’articolo 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali) del decreto-legge n. 185 è stato ampiamente rimaneggiato ed oggi nella legge di conversione risulta composto soltanto da 7 commi invece degli 11 originari.
I commi 6 e 7 del citato articolo, riguardanti la detrazione 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, dettano disposizioni per le spese sostenute a partire dall’1 gennaio 2009 mentre resta tutto inalterato per quelle sostenute antecedentemente ed, in particolare viene previsto che:
  • i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione;
  • i termini e le modalità relative all’invio della comunicazione saranno oggetto di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della legge di conversione e, quindi entro il 28 febbraio 2009.
  • con lo stesso provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  • sempre con il citato provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007;
  • il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2/2009, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti;
  • per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno, dunque, inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, che dovrebbe essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2/2009 e le spese sostenute dall'1 gennaio 2009 potranno, inoltre, essere detratte in cinque anni, mentre per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni.
Viene, dunque, eliminato il silenzio-rifiuto ritornando, di fatto, all'automaticità della detrazione senza limiti di spesa. L'Agenzia dovrà, comunque, effettuare, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili.

A cura di Paolo Oreto
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