PARERE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI

Riparte speditamente l’iter di approvazione del Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei co...

26/01/2009
Riparte speditamente l’iter di approvazione del Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dopo il parere favorevole con osservazioni del 19 dicembre 2008 da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, il 22 gennaio scorso ha predisposto un lungo documento (74 pagine) con numerose proposte emendative.
La Conferenza delle Regioni e delle province autonome interviene su circa 80 articoli dello schema di Regolamento ed ogni richiesta di modifica è corredata dalla relativa relazione.
In particolare numerose osservazioni riguardano aspetti di dettaglio mentre riteniamo che siano di un certo interesse le osservazioni relative agli articoli:
  • art. 6 – Documento unico di regolarità contributiva;
  • art. 10 _Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento;
  • art. 39 – Piani di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
  • art. 79 – Requisiti di ordine speciale;
  • art. 154 – Processo verbale di consegna;
  • art. 181 – Elenco dei documenti amministrativi e contabili;
  • art. 262 – Corrispettivo.
Documento unico di regolarità contributiva (art. 6)
Con l’integrale sostituzione del comma 3 e con l’inserimento del comma 3-bis viene precisato che il DURC è acquisito direttamente dalla stazione appaltante per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento (art. 10)
La necessità di raccordare la normativa in esame con la vigente in materia di sicurezza (ossia il D.Lgs. 81/08) richiede l’individuazione del soggetto incaricato di redigere il DUVRI; poiché in ambito pubblico, per i lavori, il responsabile del procedimento riveste il ruolo di responsabile dei lavori, assumendo quindi l’incarico di referente del committente per la materia della sicurezza, viene ritenuto consequenziale, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’eventuale assunzione, da parte del medesimo soggetto, dei compiti di cui all’art. 26 c.3 del D.Lgs.n. 81/2008.

Piani di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 39)
Viene modificata la rubrica con riferimento al termine singolare “piano” anziché plurale “piani”; tale modifica è dovuta alla necessità di riferimento al solo Piano di sicurezza e coordinamento costituente elaborato di progettazione esecutiva, e non “piano di sicurezza” in generale quali sono anche il Piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza, di cui all’art. 131 del codice e i cui contenuti sono peraltro anch’essi esplicitati nel d.lgs. 81/08 all’allegato XV mentre nel D.P.R. n. 554/1999 persisteva il riferimento al plurale riferendosi in generale ai “piani di igiene e sicurezza” di cui all’art. 18 c. 8 della legge n. 55/1990.
Le modifiche ai commi 1 e 2 sono proposti alla luce del d.lgs. 81/08, riportando per esteso le definizioni e i passaggi più significativi in termini di contenuti dei piani e di stima dei costi, nonché di corretto riferimento al concetto di rischio interferenziale e di rischio proprio dell’impresa, così come riportato nella Direttiva 92/57 CE.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene, infatti, più corretto, se si vuole riportare alcuni contenuti del piano di sicurezza, riprendere i termini e le definizioni fornite dalla normativa specifica di settore.

Requisiti di ordine speciale (art. 79)
La modifica proposta tende a superare le gravi problematiche derivanti dalla riformulazione della categoria OG11 – Impianti tecnologici – in quanto il possesso contemporaneamente di tutti e quattro i requisiti nella misura proposta, di fatto, come si evince da indagini effettuate dalle associazioni di categoria, risulta pericolosamente restrittiva in termini di soggetti che possono accedere alle gare. Infatti, attualmente, solo un impresa a livello nazionale possiede i requisiti necessari per essere qualificati nella categoria illimitata.
Viste le osservazioni al riguardo espresse dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici nel proprio parere, in alternativa agli emendamenti su esposti si ritiene condivisibili le modifiche proposte nello stesso che perseguono le stesse finalità.

Processo verbale di consegna (art. 154)
Con la modifica prospettata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome la consegna definitiva non decorre dall’ultimo verbale di consegna parziale ma da una data differita rispetto la data del verbale di consegna parziale, di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di consegna parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della consegna parziale e l’importo totale dei lavori previsti nello stesso periodo secondo il programma dei lavori contrattuale.
La modifica viene ritenuta necessaria al fine di riportare ad equità l’istituto della consegna parziale che risulta profondamente sbilanciato a favore dell’esecutore che di fatto non vede decorrere il tempo contrattuale pur eseguendo lavorazioni e produzione di opere nonché maturazione di compensi anche in situazioni che i luoghi dei lavori siano indisponibili per porzioni limitate e che quindi le attività possono svolgersi quasi normalmente.

Elenco dei documenti amministrativi e contabili (art. 181)
La proposta di modifica, è intesa ad introdurre un elemento di flessibilità e di semplificazione nella tenuta dei documenti contabili, per adeguare gli adempimenti prescritti alla natura e al valore delle opere da realizzare. La nuova disposizione, fermo restando l’obbligo di tenuta del registro di contabilità e della redazione del conto finale con la relativa relazione, pone in capo al responsabile del procedimento ogni valutazione in ordine alla suddetta semplificazione con riferimento ai restanti documenti elencati al comma 1 dell’articolo in commento.

Corrispettivo (art. 262)
La introduzione del comma è stata ritenuta necessaria al fine di meglio chiarire quali compensi siano da riconoscere per le prestazioni nei casi di collaudo e di verifica effettuati da dipendenti appartenenti ad amministrazioni diverse da quella appaltante che anche in virtù del riformato art.120 del codice potranno essere incaricati direttamente dalla stessa in quanto la professionalità non è reperibile al suo interno ma che comunque non viene esternalizzata al di fuori dell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Detto compenso si ritiene che non possa essere ricompreso nell’incentivo per la progettazione interna spettante ai dipendenti della Stazione appaltante.
Trattandosi di prestazioni svolte al di fuori dell’orario di lavoro prestato per l’amministrazione di appartenenza viene ritenuto che non si debba essere applicata la riduzione di cui al comma 9 dell’art. 61 della legge 123/08.

Restiamo, ora, in attesa del parere del Consiglio di Stato che dovrebbe pronunciarsi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento e che, quindi, non dovrebbe tardare e della successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri dopo che lo stesso avrà apportato le modifiche ritenute necessarie alla luce dei pareri del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato, tenendo conto, anche, delle osservazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Il tutto dovrebbe avvenire entro la fine del mese di febbraio in maniera tale che il provvedimento possa essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel mese di marzo ed entrare in vigore nel mese di settembre.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Appalti