AL VIA PROROGHE E NUOVE REGOLE

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/2/2008 la legge di conversione (n. 13 del 27/2/2009) del DL n. 208/2008 recante “Misure straordinarie in ...

05/03/2009
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/2/2008 la legge di conversione (n. 13 del 27/2/2009) del DL n. 208/2008 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.”.
Premesso che durante l’iter di conversione in legge, sono state apportate numerose modifiche al testo iniziale del DL 208, si evidenziano di seguito i contenuti di maggiore interesse.

Art. 1 - Autorità di Bacino (proroga)
L’articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) ha previsto la soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla Legge 183/1989 e il passaggio delle funzioni ad esse attribuite all`Autorità di Bacino distrettuale (che deve essere istituita in ciascun distretto idrografico).
L’art. 1 del DL 208/08 interviene a modificare la disciplina transitoria contenuta nell’articolo 170 del Codice stabilendo che le Autorità di Bacino continuano ad esistere fino all’entrata in vigore del DPCM previsto dall’articolo 63, comma 2, dello stesso Codice.

Art. 5 comma 1-bis - Regime transitorio discariche (proroga)
L’art. 182, comma 7, del Codice Ambientale prevede che lo smaltimento in discarica è disciplinato dal D.Lgs. 36/2003 di recepimento della direttiva 1999/31/CE. In attuazione di tale provvedimento è stato peraltro emanato anche il DM 3/8/2005 che introduce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
L’art. 5 comma 1-bis del DL 208/08 ha prorogato dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore della nuova disciplina sulle discariche contenuta appunto nel D.Lgs. 36/2003 e nel DM attuativo.
In altri termini il regime transitorio per le discariche dei rifiuti recato dall’art. 17 del D. Lgs. 36/2003 è prorogato sino al 30 giugno 2009.
Fino a tale data:
  • nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 (27 marzo 2003) e con piano di adeguamento approvato, sarà possibile continuare a conferire i rifiuti per cui esse sono state autorizzate in base alla precedente disciplina;
  • nelle discariche autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 sarà possibile continuare a smaltire determinate tipologie di rifiuti secondo le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, commi 2 e 6, lettera a, D.Lgs. 36/2003) e in particolare:
    • nelle discariche per rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad esempio sfridi di materiali da costruzione, materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione);
    • nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad esempio rifiuti solidi urbani e rifiuti a questi assimilati) e II categoria, tipo B;
    • nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo C e III categoria (ad esempio, rifiuti tossici e nocivi).
Dall’1 luglio 2009 troveranno, invece, applicazione i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica previste dal DM 3/8/2005, fra cui anche l’obbligo di caratterizzazione del rifiuto a carico del produttore prima del conferimento.
Si precisa che dalla proroga del regime transitorio sono state espressamente escluse, limitatamente al conferimento dei materiali di matrice cementizia contenenti amianto, le discariche di II categoria, tipo A, ex “2A” e le discariche per rifiuti inerti. Pertanto questi rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni dell’Allegato 2 del DM 3 agosto 2005 e, cioé, nelle discariche per rifiuti pericolosi o in quelle per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata (secondo la classificazione del D.Lgs. 36/2003) ovvero in discariche classificate almeno nella II categoria, tipo B (secondo la precedente classificazione).
Inizialmente la proroga era stata prevista fino al 31 dicembre 2009 ma in sede di conversione del decreto legge è stata ridotta di alcuni mesi. L’attuale testo normativo è in ogni caso frutto di una azione associativa che ha permesso di modificare l’emendamento originariamente proposto dal Governo con il quale si voleva ridurre drasticamente la proroga stessa.
L’art. 5 comma 1-bis prevede altresì che il presidente della regione o della provincia autonoma possa chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da una dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nello stesso D.Lgs. n. 36 del 2003. L’adeguamento dovrà essere comunque ultimato entro il 31 dicembre 2009.
La proroga dovrà essere concessa con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dal Ministero ed avrà efficacia limitata dall’1 luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.

Art. 5 comma 2-quinquies - nuovo MUD (proroga)
Fra le novità introdotte nell’ambito della conversione in legge del DL 208 è stata disposta la proroga per l’utilizzo del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) contenuto nel DPCM dello scorso 2/12/2008.
Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al DPCM del 24 dicembre 2002 (come rettificato con DPCM del 22 dicembre 2004).
Il nuovo modello introdotto dovrà invece essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010 e relative all’anno 2009.

Art. 6 comma 1 - Rifiuti ammessi in discarica (proroga)
Viene prorogato al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico (PCI)* superiore a 13.000 kj/kg previsto dall’art. 6, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 36/2003 (ad esempio guaine bituminose).
* Il potere calorifico rappresenta la quantità di calore, espressa in kilocalorie o megajoule, prodotta da un chilogrammo di combustibile, quando questo brucia completamente in condizioni standard. Si definisce potere calorifico inferiore il calore rilasciato dalla combustione di una massa unitaria di campione, a pressione costante di 1 atmosfera, dove l’acqua rimane allo stato di vapore.

Art. 6 comma 1-bis - introduzione di una nuova categoria di Materie Prime Secondarie (MPS)
Seppur per un periodo limitato di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione viene prevista l’esclusione, dal regime dei rifiuti, per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.
La norma in esame dispone, infatti, che tali sostanze, materie e prodotti, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del DM 5 febbraio 1998.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 3, comma 3, del citato DM 5 febbraio 1998 dispone che “restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”.
Si precisa che la norma fa, comunque, salvo l’art. 181-bis Codice Ambiente che definisce le caratteristiche necessarie per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti delle materie prime secondarie (MPS).

Art. 6-ter - Inquinamento acustico
La norma prevede che nel procedimento di accertamento della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, siano fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
La norma che ricalca il contenuto del comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge AC 1760 (Alessandri e altri - recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico) il cui esame è stato avviato presso la Commissione Ambiente della Camera è finalizzata (in base a quanto si legge nella relazione illustrativa) al coordinamento della normativa vigente in materia di inquinamento acustico al fine di evitare le controversie legali tra cittadino e impresa in materia di disturbo da rumore, attraverso la definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d’uso delle aree e della distinzione delle aree residenziali da quelle agricole o industriali.
La necessità di coordinare le norme vigenti nasce dalla circostanza che l’articolo 844 assume come parametro quello della “tollerabilità” delle emissioni, mentre (e apparentemente in contrasto con lo stesso) la legge quadro 447/1995, sull’inquinamento acustico, utilizza quello dell’”ammissibilità”, indicando, attraverso i regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11, le diverse soglie in riferimento alle molteplici attività umane.

Art. 8-quater - Accordi di programma
Viene riscritto il comma 3 dell’art. 206 del Codice Ambientale relativo agli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti prevedendo che gli stessi possano introdurre semplificazioni di natura amministrativa.
Rispetto al dettato normativo originario in base al quale tali accordi/contratti potevano solo integrare e modificare norme tecniche e secondarie, se conformi con quanto previsto dalla normativa nazionale, il nuovo comma, invece, sembra introdurre la possibilità di prevedere vere e proprie semplificazioni amministrative nella gestione dei rifiuti.

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