D.I.A. E TERZE PARTI COINVOLTE : GLI STRUMENTI DI TUTELA A DISPOSIZIONE

Le terze parti lese da azioni intraprese sulla base di una denuncia di inizio attività (d.i.a.) hanno diritto all'azione di accertamento autonomo entro sessa...

11/03/2009
Le terze parti lese da azioni intraprese sulla base di una denuncia di inizio attività (d.i.a.) hanno diritto all'azione di accertamento autonomo entro sessanta giorni, a decorrere dal completamento dei lavori. In questi termini la sentenza n. 717 del 9 febbraio 2009 del Consiglio di Stato ha analizzato un importante istituto: la d.i.a. e, in particolar modo, gli strumenti che le terze parti hanno per tutelarsi da eventuali lesioni ai proprio diritti.

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a giudicare sulla sentenza del TAR che aveva annullato la d.i.a., ritenendo che benché l'attività richiesta rientrasse tra quelle previste per la d.i.a., esse costituissero comunque un intervento di rilevante alterazione del territorio.

La preoccupazione principale dell'organo preposto al giudizio è stata quella di accertare che venissero in ogni caso mantenuti e conservati i diritti di tutela delle terze parti, che possono essere lesi in azioni intraprese attraverso l'istituto della d.i.a.
Ha costituito preoccupazione del CdS mantenere una analisi giuridica dell'istituto affinché le peculiarità dello stesso e la tutela dei diritti dei terzi potessero convivere. Si legge infatti nella sentenza che "L'effettività della tutela deve essere assicurata al terzo mediante strumenti diversi dall'azione di annullamento, che siano perfettamente compatibili con la natura privatistica della d.i.a."
Lo strumento di accertamento autonomo sembrerebbe allora l'unico prospettabile per i terzi. Il CdS ritiene sia importante individuare le modalità per "l'ammissibilità di una azione di accertamento nel processo amministrativo da parte del terzo che si ritenga leso dell'attività iniziata sulla base della d.i.a.."

Il diritto di esperibilità dell'azione di accertamento autonomo risulta secondo il CdS confermato dall'art.24 della Costituzione osservando che " mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti necessaria per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente ". Nella sentenza si fa presente come il diritto di accertamento risulti originarsi dall'esigenza di "eliminare una lesione già in atto, determinata dalla difformità tra lo stato di fatto e lo situazione di diritto, a causa della già intrapresa realizzazione di un intervento edilizio non consentito in base alle semplice d.i.a. "., configurando così una tutela a posteriori.

Il Consiglio di Stato interviene poi ad individuare i termini per l'azione di accertamento autonomo, considerando come punto di partenza il fatto che un terzo che si considerasse leso da un'azione derivante da una d.i.a. " deve avere, in linea di principio, le stesse possibilità di tutela che avrebbe avuto a fronte di un provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla P.A ", sottoponendolo dunque allo stesso termine di decadenza, ovvero sessanta giorni. A tal proposito si specifica nella sentenza che il termine per proporre l'azione di accertamento si deduce iniziato a decorrere quando " la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera" e "il termine decorre non con il mero inizio dei lavori, bensì con il loro completamento."

Il ricorso presso il Consigli di Stato si è con tali motivazioni espresso per l'annullamento della predetta sentenza, pur tuttavia osservando che " non vi sono ostacoli ad ammettere una azione diretta ad ottenere l'accertamento, da parte del Giudice amministrativo, dell'inesistenza dei presupposti per intraprendere l'attività in base alla d.i.a. medesima ".

A cura di Nicoletta Trapani
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