GLI ELABORATI TECNICI SCONTANO L'IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN CASO D'USO

Gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (permesso di costruire) non sono assoggettati all'imposta di bollo come previsto all'...

31/03/2009
Gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (permesso di costruire) non sono assoggettati all'imposta di bollo come previsto all'art.4 della tariffa allegata la DPR n.647/1972, ma lo sono solo in caso d'uso e non scontando l'imposta sin dall'inizio.

È questa la risposta contenuta nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.74/E del 23 marzo 2009, al quesito relativo all'applicabilità dell'imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia. In particolare, il quesito posto dal contribuente chiedeva di conoscere se sia conforme alle disposizioni contenute nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) assoggettare all'imposta di bollo oltre il provvedimento di concessione edilizia, nella misura di euro 14,62 ogni 100 righe, ovvero 4 facciate, anche ogni singolo elaborato costituente il progetto.

La soluzione interpretativa proposta dall'interpellante si è orientata sulla applicabilità, ad ogni elaborato facente parte del progetto (dunque un numero di pagine variabile), dell'imposta di bollo di euro 14,62 secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata DPR n.642/1972.

L'Agenzia ha osservato come l'art. 28 del DPR 642/1972 assoggetti all'applicazione dell'imposta nella misura di 0,52cent ogni foglio/esemplare di " tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e da altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori (…) ".
Nell'esprimere il proprio parere, l'Agenzia ha richiamato gli articoli 4 e 28 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, la risoluzione n. 78 del 1995 e la risoluzione n. 97 del 2002. In particolare, l'articolo 4 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per gli "atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta".
Il successivo articolo 28 prevede l'applicazione dell'imposta nella misura di euro 0,52 per ogni foglio o esemplare relativamente a "tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere".

La risoluzione 78/1995 ha, altresì, stabilito che "per quanto concerne il trattamento, sempre agli effetti dell'imposta di bollo, degli altri atti e documenti che seppur allegati o facenti parte integrante della convenzione o degli atti integrativi, sono indicati tra le categorie di atti e documenti di cui all'art. 28 (…), si ritiene che essi, anche se recanti la sottoscrizione dell'impresa e dell'ente appaltante, non possano essere considerati alla stregua delle scritture private, in quanto non viene modificata la loro prevalente natura di scritti tecnici…".

La risoluzione 97/2002 ha, infine, ribadito il concetto secondo cui gli allegati di natura tecnica indicati nell'articolo 28 della Tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642 del 1972, sono sempre assoggettati all'imposta di bollo in caso d'uso, in quanto non perdono la loro particolare natura di scritti tecnici anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine.

In definitiva, gli elaborati tecnici allegati al progetto per il rilascio del permesso di costruire non rientrano nella previsione dell'articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.
Pertanto, essi non devono essere assoggettati all'imposta di bollo sin dall'origine ma solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 28 della Tariffa parte seconda.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati