AUTORITA' LAVORI PUBBLICI: CRITERI DA ADOTTARE

Una S.A. chiede il parere dell’Autorità sulla legittimità della scelta del concorrente aggiudicatario effettuata con particolare riferimento al numero di cif...

06/03/2009
Una S.A. chiede il parere dell’Autorità sulla legittimità della scelta del concorrente aggiudicatario effettuata con particolare riferimento al numero di cifre decimali poste dopo la virgola, da considerare per le operazioni relative alla formulazione dei ribassi percentuali ed al calcolo delle medie e della soglia di anomalia.
La S.A. precisa di avere indetto una procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - ai sensi dell’art. 122, co. 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. - e di non avere previsto nel disciplinare di gara e nella lettera di invito alcuna specifica clausola, né con riguardo al numero di cifre decimali da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia, né in relazione alle modalità di arrotondamento.

Nel modello della lista delle categorie di lavoro fornito dalla S.A., da utilizzare a pena di esclusione dalla gara, è invece espressamente stabilito di formulare il ribasso in lettere con un massimo di due cifre decimali; rispetto a questa indicazione, tre dei sei concorrenti hanno formulato i propri ribassi con tre cifre decimali.
La SA,, in applicazione della deliberazione n. 114/2002 dell’Autorità - secondo la quale è opportuno che la lex specialis contenga esplicita disciplina relativa al numero di cifre decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo della soglia di anomalia, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito una indicazione ..........., o comunque fissando il numero di decimali e le modalità di arrotondamento - ha determinato una soglia di anomalia pari ad un importo con cinque cifre decimali e calcolato i ribassi di tutti i partecipanti in modo omogeneo, sempre con il medesimo numero di cinque cifre decimali.
Di conseguenza una delle imprese partecipanti - avendo offerto un ribasso, come rideterminato dalla S.A., coincidente con la soglia di anomalia - è stata esclusa ai sensi dell’art. 122, co. 9, del D.Lgs. n. 163/2006.

In sede di contraddittorio documentale l`impresa esclusa ha dedotto che:
  • per quanto concerne il calcolo della soglia di anomalia, in base alla deliberazione dell’Autorità n. 114/2002, la S.A. avrebbe dovuto utilizzare tre cifre decimali;
  • per quanto concerne il ribasso, per il principio di imparzialità e di parità di trattamento, la S.A. avrebbe dovuto considerare per tutti i concorrenti due cifre decimali e, quindi, essendo il ribasso offerto dalla stessa inferiore alla soglia di anomalia, l’aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire a suo favore.
Nell’allegato parere n. 8/2009 l`Autorità ritiene che:
  • quando la S.A. individua negli atti di gara un criterio per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, stabilendo il numero massimo delle cifre decimali ammesse dopo la virgola, detto criterio deve essere osservato per le offerte di tutti i partecipanti alla gara;
  • in mancanza di un’apposita previsione della lex specialis della gara, il metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte non trova necessariamente applicazione anche al calcolo della soglia di anomalia;
  • la S.A. non viola i principi di parità di trattamento e di proporzionalità se nella determinazione della soglia di anomalia utilizza discrezionalmente un numero di decimali omogeneo e sufficientemente ampio - tale da non falsare il risultato del calcolo e da non avvantaggiare alcun concorrente - non essendo auto-vincolata ad utilizzare nella determinazione di detta soglia, con riferimento al numero di cifre decimali ammesse, lo stesso criterio espressamente stabilito per la formulazione dei ribassi (limitazione a due cifre decimali).
Fonte: www.ance.it
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