PRESENTAZIONE VARIANTI REGOLARE SE RISPETTATI I REQUISITI MINIMI RICHIESTI

In una gara d'appalto-concorso con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la presentazione di varianti rispetto al progetto ...

16/03/2009
In una gara d'appalto-concorso con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la presentazione di varianti rispetto al progetto proposto dalla stazione appaltante non risulta essere irregolare se non vengono alterati i requisiti minimi previsti per il mantenimento della par condicio.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 1019 dello scorso 20 febbraio, mediante la quale il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi in merito al ricorso presentato per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. In particolare, il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso proposto contro gli atti di aggiudicazione di una gara d' appalto-concorso, in quanto l'offerta tecnica dell' aggiudicataria era stata ritenuta dall'appellante "non conforme" alle specifiche tecniche contenute nel capitolato. L'appellante aveva sostenuto che pur ammessa la possibilità di sviluppare contributi migliorativi al progetto base, il capitolato, descrivente i requisiti minimi del progetto, avrebbe dovuto indurre la Commissione esaminatrice a non ammettere le offerte tecniche che avessero presentato delle difformità rispetto al progetto previsto.

Il CdS, operando una dettagliata analisi della clausola della lex specialis della gara, ha motivato i motivi di infondatezza dell'appello, ammettendo, innanzitutto, che la complessità del progetto ha richiesto alla stazione appaltante di bandire un appalto-concorso con criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Di contro, questa tipologia di procedura lascia una certa discrezionalità alla Commissione di gara.

In particolare, come precisato dai giudici di Palazzo Spada: "l'art. 24 del d.lgs. n. 157 del 17 marzo 1995(attuativo della disciplina di cui alla direttiva 92/50/Cee) permette di presentare varianti in sede di offerta per gli appalti di servizi, facoltà che l'art. 76 del codice dei contratti pubblici ha esteso a tutti gli appalti, demandando all'Amministrazione di indicare nel bando se le varianti sono ammesse e quali i "requisiti minimi" ai quali attenersi ".
Questa facoltà è comunque subordinata ad una conformità a determinati elementi ritenuti "requisiti essenziali" da parte della stazione appaltante e che devono essere rispettati nell'offerta.

Sulla base di tale esplicitazione della normativa in merito a casi di appalto-concorso e della possibilità di operare delle modifiche al progetto delle stazioni appaltanti il CdS ha osservato che la "vincolatività" deve ritenersi limitata al progetto della stazione appaltante nei requisiti da questa ritenuti essenziali e che ogni contributo migliorativo apportato, demandava una valutazione tecnica affidata alla Commissione, la quale deve tener conto della loro applicabilità, pertinenza e valore.

A tal proposito il CdS ha ritenuto utile verificare che la Commissione avesse operato in maniera corretta e fatto buon uso della discrezionalità affidatole. Le osservazioni fatte in merito hanno potuto determinare che l'operato e la scelta della Commissione fossero basati su una dettagliata individuazione di criteri per la valutazione delle offerte.

Il CdS ha, in definitiva, confermato la decisione del TAR, respingendo il ricorso dell'appellante, ritenendo infondati i motivi di appello e valida l'aggiudicazione della gara, affermando nei casi di appalto concorso l'inderogabilità dei soli contenuti di insieme del progetto preliminare proposto dalle stazioni appaltanti, ma non i singoli requisiti tecnici.

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