GLI ORDINI PROFESSIONALI RESISTONO ALLA LIBERALIZZAZIONE PREVISTA DAL DECRETO BERSANI

Architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali ma anche avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, giornalisti, medici e odontoiatri, notai, ...

26/03/2009
Architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali ma anche avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, giornalisti, medici e odontoiatri, notai, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili. Sono queste le 13 categorie professionali che l’Antitrust ha esaminato al fine di verificare la corretta applicazione dei principi introdotti dalla legge Bersani del 2006.

Dall’indagine condotta, l’Antitrust ha verificato che i codici deontologici della maggior parte delle suddette categorie professionali non sono stati allineati ai principi comunitari di libera concorrenza necessari per aumentare la spinta competitiva all’interno dei singoli comparti. Come appurato dall’Antitrust, la maggior parte degli ordini professionali ha visto nella liberalizzazione della pattuizione del compenso del professionista, nella possibilità di fare pubblicità informativa e di costituire società multidisciplinari non un’importante opportunità di crescita ma solo un ostacolo allo svolgimento della professione e uno svilimento della propria attività intellettuale.

Nel documento pubblicato (IC34 - Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali - Provvedimento n. 19435 pubblicato sul bollettino n. 9 del 23/03/2009), l’Antitrust ha ribadito come le più significative limitazioni della concorrenza dei servizi professionali consistano nella fissazione e nella raccomandazione dei compensi professionali, nelle restrizioni alla diffusione della pubblicità, nella presenza ingiustificata di regimi di riserva di attività, nelle limitazioni relative all’organizzazione dell’attività professionale. In particolare, è stato evidenziata la non sussistenza di alcun nesso di causalità tra tariffe uniformi e predeterminate e qualità dei servizi professionali prestati, che la pubblicità dei professionisti, anche di carattere comparativo e diffusa con qualsiasi mezzo di comunicazione, consente di colmare le lacune informative degli utenti nella scelta del servizio e che la più ampia flessibilità dei modelli organizzativi dell’attività professionale permette ai professionisti di disporre di maggiori strumenti per rispondere alla domanda di servizi professionali.

Ciò premesso, l’Antitrust ha sottolineato come la non corrispondenza di molti codici deontologici ai principi concorrenziali previsti dalla legge Bersani è stata agevolata dalla normativa vigente. Vediamo, infatti, che la legge Bersani, nella sua ultima versione modificata dalla legge di conversione, si limita a prevedere la non obbligatorietà delle tariffe minime e fisse, lasciando intendere che esse potrebbero essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento di prezzi per i professionisti, attenuando così significativamente la portata liberalizzatrice della riforma. Stesso discorso sulla pubblicità. Vediamo, infatti, che il potere di verifica sulla pubblicità attribuito agli ordini può essere utilizzato per limitare l’uso della leva concorrenziale della pubblicità da parte dei professionisti.

L’Antitrust ha notato forti differenze tra prima stesura della legge Bersani e quella pubblicata con la legge di conversione. Di fatto, se l’obiettivo è favorire la liberalizzazione dei servizi professionali, risulta essere necessario prevedere percorsi più agevoli di accesso alle professioni e un sistema ordinistico aperto alle rappresentanze di soggetti terzi per meglio svolgere il necessario ruolo di raccordo tra professionisti e utenti dei servizi professionali.

Vediamo, inoltre, come l’auspicio dell’Antitrust è la previsione normativa, modulata in funzione della complessità di ogni singola professione, di:
  • corsi universitari che consentano il conseguimento diretto dell’abilitazione all’esercizio della professione;
  • tirocini formativi proporzionati alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e svolti, dove possibile, nell’ambito degli stessi corsi di studio;
  • composizione degli organi di governo degli ordini non esclusiva espressione degli appartenenti, ma formata anche da soggetti estranei agli ordini stessi;
  • abolizione delle tariffe minime o fisse;
  • abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini.
L’Antitrust ha sottolineato come alcuni ordini professionali, tra i quali quello dei geometri e dei periti industriali, hanno adeguato i loro codici deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali, mentre molti altri, tra cui quello dei geologi, hanno mostrato resistenze, fondate sull’idea che il professionista sia ancorato al rispetto del decoro della professione nella determinazione della parcella, in quanto il decoro imporrebbe ai professionisti l’applicazione delle tariffe minime. Altri ordini, tra i quali quello degli architetti e degli ingegneri, operano un rinvio all’art. 2233 del codice civile che sancisce il rispetto del decoro, ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso, senza rinviare alla legge Bersani, omettendo, dunque, di evidenziare l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse e minime.

Infine, sul fronte pubblicità, l’Antitrust ha verificato come molti codici deontologici, con particolare attenzione per quelli degli architetti, degli ingegneri e dei geologi, dettano disposizioni piuttosto restrittive, segno di una forte resistenza ai principi comunitari. Mentre altri ordini, tra i quali quello dei geometri e dei periti industriali, hanno adeguato i rispettivi codici, eliminando le limitazioni relative ai mezzi di diffusione delle pubblicità e al contenuto delle pubblicità, tra cui i limiti del decoro e della dignità della professione, prevedendo espressamente la facoltà di diffondere messaggi pubblicitari comparativi.


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