IL TERMINE QUINQUENNALE HA DECORRENZA DALLA DATA DEL ROGITO NOTARILE

Il vincolo quinquennale di inalienabilità di un immobile per poter usufruire delle agevolazioni prima casa da parte di un socio di una cooperativa edilizia, ...

20/03/2009
Il vincolo quinquennale di inalienabilità di un immobile per poter usufruire delle agevolazioni prima casa da parte di un socio di una cooperativa edilizia, decorre a partire dalla data del rogito notarile e non dalla data del verbale di consegna dell'immobile.

Questa, in sintesi, la posizione dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n .67/E del 17 marzo 2009, espressa nei confronti di un'istanza di interpello pervenuta da un socio di una cooperativa edilizia che, avendo prima ricevuto in consegna un immobile e successivamente acquistato godendo delle agevolazioni prima casa, chiedeva se il vincolo di inalienabilità di 5 anni, previsto dal D.P.R. 131/1986 per godere delle agevolazioni prima casa, decorra dalla data di consegna da parte della cooperativa oppure dall'atto notarile.

Nello specifico veniva richiesta l'interpretazione dell'art. 1, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, domandando di individuare quale sia da considerarsi la data per il decorrere del vincolo quinquennale di inalienabilità:
  • la data del verbale di consegna dell'immobile;
  • la data del rogito notarile.
Secondo l'istante il decorso del quinquennio dovrebbe considerarsi immediatamente a partire dalla data del verbale di consegna.

L'Agenzia delle Entrate ha rigettato la soluzione interpretativa dell'istante e ha motivato come segue la sua posizione.
È stato innanzitutto ricordato come "le cooperative a proprietà divisa o individuale, hanno come oggetto sociale la costruzione e l'acquisto di case da assegnare in proprietà ai soci". Secondo il R.D. n. 1165 del 1938, che è richiamato nel verbale di consegna tra l'istante e la cooperativa edilizia, il socio vanta il diritto di acquisire la proprietà dello stesso immobile.

Come ricordato dall'Agenzia, la Corte di Cassazione ( n.4626, 27 febbraio 2007) ha precisato che "l'assegnazione dell'alloggio al socio non può di per sé spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perché essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento … ".

L'articolo di cui è richiesta interpretazione osserverebbe (nella nota II bis, punto 4, posta in calce all'art.1) che, poiché il solo atto di assegnazione provvisoria non dà luogo al trasferimento del diritto di proprietà, "è necessario che sia posto in essere un atto traslativo del diritto di proprietà ", ed è dall'atto di compravendita che inizia a decorrere il quinquennio di inalienabilità.

In conclusione, il socio di una cooperativa edilizia, acquisisce il diritto di godimento delle agevolazioni prima casa, solo dopo che sia trascorso il quinquennio dalla data del rogito notarile, "che dà luogo al trasferimento del diritto reale di proprietà dalla cooperativa al socio assegnatario ".

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