REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE: MENTRE IL SITO DEL MINISTERO TACE, QUALCOSA SI MUOVE

Chi ha voglia di aggiornamenti sul Regolamento di attuazione del Codice dei contratti e si collega con il sito web del Ministero delle infrastrutture www.inf...

10/04/2009
Chi ha voglia di aggiornamenti sul Regolamento di attuazione del Codice dei contratti e si collega con il sito web del Ministero delle infrastrutture www.infrastrutture.gov.it non può far altro che trovare sulla home dello stesso una informazione riguardante lo schema di regolamento “inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 5 novembre 2008”; se, poi, dovesse utilizzare l’email della Direzione generale per la Regolazione che si occupa dell’argomento per avere notizie ed aggiornamenti, soltanto dopo alcuni giorni (martedì di questa settimana) avrebbe una risposta del tipo: “E’ in fase di definizione l’iter di cui all’art. 5 comma 4 del Decreto Legislativo 163/06. Più precisamente siamo in attesa dei pareri dei Ministeri concertanti per poi inviare lo schema di regolamento al Consiglio di Stato per il prescritto parere.”.
E’ quello che mi è accaduto la settimana passata inviando all’indirizzo segrdg.regolazione@mit.gov.it una email in cui chiedevo testualmente “Che fine ha fatto il nuovo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163?”.
Né, d’altra parte è possibile avere alcuna nuova nel sito del Consiglio superiore dei lavori pubblici all’indirizzo www.infrastrutture.gov.it/consuplp in cui si dà soltanto notizia dell’assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che nell'adunanza dell’ormai lontano 22 giugno 2007 ha favorevolmente licenziato lo schema di regolamento (si tratta dell’approvazione del precedente schema e non di quello attuale).

Sembra, che nell’era di internet il Ministero presieduto da Altero Matteoli non dia alcuna importanza a tale strumento.
Vediamo, invece, di fare il punto di una situazione che sta diventando, anche per l’assenza di comunicazioni ufficiali, abbastanza sconosciuta alla maggior parte degli operatori, iniziando da una semplice cronistoria e premettendo che l’1 luglio 2006 entra in vigore il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) e che entro l’1 luglio 2007, ai sensi dell’articolo 253, comma 2 del ciattao D.Lgs. n. 163/2006, avrebbe dovuto essere adottato il nuovo regolamento in sostituzione del Regolamento n. 554/1999.
Ricordiamo, anche, che sono stati predisposti dai due governi che si sono succeduti, due schemi di regolamento.

PRIMO SCHEMA (Governo Prodi)
  • il 22 giugno 2007 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato parere favorevole sullo schema di regolamento;
  • il 13 luglio 2007 il Consiglio dei Ministri approva lo schema di regolamento;
  • il 17 settembre 2007 il Consiglio di Stato esprime parere favorevole sullo schema di regolamento;
  • il 21 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri approva definitivamente il nuovo regolamento;
  • il Capo dello Stato firma il nuovo Regolamento che porta la data del 28/1/2008 (D.P.R. 28/1/2008) e che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
  • il 26 maggio 2008 la Corte dei Conti nega la registrazione del nuovo Regolamento.
SECONDO SCHEMA (Governo Berlusconi)
  • il 5 novembre 2008 un nuovo testo di schema di Regolamento riscritto per tenere conto dei rilievi della Corte dei Conti che aveva negato la registrazione, viene inviato al Consiglio superiore dei Lavori pubblici per la registrazione;
  • il 19 dicembre 2008 il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il proprio parere con alcune osservazioni;
  • il 22 gennaio 2009 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome predispone un un lungo documento (74 pagine) con numerose proposte emendative;
  • il 25 marzo 2009 la Conferenza unificata Stato Regioni dà il via libera allo schema di Regolamento di attuazione del Codice dei contratti con una serie di osservazioni.
In particolare la Conferenza unificata Stato-Regioni del 25 marzo scorso ha espresso parere favorevole facendo, però, riferimento sia alle osservazioni di carattere generale ed alle richieste di modifiche da apportare contenute nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province del 22 gennaio, sia alla nota dell’ANCI datata 16 febbraio 2009 contenente alcuni emendamenti allo schema di decreto, sia alla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23 febbraio 2009, contenente le posizioni del Governo in merito a ciascun emendamento al testo proposto dalle Regioni e dall’ANCI.

Come è possibile rilevare nell’articolo 5, comma 4 del Codice dei contratti il Regolamento deve essere adottato con il concerto dei Ministeri delle politiche comunitarie, dell’ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell’economia e delle finanze e che a tutt’oggi, abbiamo notizia che l’unico “concerto” pervenuto lo scorso 2 aprile è quello del Ministero delle Finanze (anche se lo stesso non è privo di osservazioni sui profili che riguardano la spesa pubblica e sulla Finanza di progetto) mentre manca quello degli altri Ministeri interessati; “concerti” per altro propedeutici alla trasmissione dello Schema di Regolamento al Consiglio di Stato per l’ottenimento dell’ultimo parere obbligatorio che deve essere reso dal Consiglio di Stato stesso entro 45 giorni.

Il Ministero delle Infrastrutture, prima di inviare lo schema di Regolamento al Consiglio di Stato dovrà modificarne ulteriormente il testo per tenere conto delle osservazioni dei vari Ministeri ed anche delle osservazioni rilevate il 25 marzo nel corso della Conferenza unificata Stato - Regioni; sperando che ciò avvenga con tempi non biblici è lecito presupporre che l’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri non possa avvenire prima del mese di luglio e, quindi, il nuovo regolamento potrebbe entrare in vigore soltanto nei primi mesi del 2010.

E sempre che non vi siano intoppi perché, altrimenti il nuovo Regolamento potrebbe anche raggiungere i tempi di entrata in vigore del precedente n. 554/1999 che fu pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dopo cinque anni dall’approvazione della legge n. 109/1994. Ma speriamo di no!

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A cura di Paolo Oreto
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