NON RESTRITTIVA LA CLAUSOLA CHE CONSENTE IL SOPRALLUOGO SOLO AD ALCUNE FIGURE AZIENDALI

Non è restrittivo né tantomeno rigido, prevedere all'interno del bando di gara una clausola che consenta il sopralluogo solo al Titolare o Legale Rappresenta...

27/04/2009
Non è restrittivo né tantomeno rigido, prevedere all'interno del bando di gara una clausola che consenta il sopralluogo solo al Titolare o Legale Rappresentante o Institore, o da soci amministratori o dal Direttore Tecnico o da un Dipendente dell'Impresa, ma non ai procuratori.

Lo ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il Parere n. 33 dello scorso 11 marzo 2009, in risposta all'istanza presentata contro un bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di porte e finestre presso alcuni istituti scolastici, ritenendo lo stesso illegittimo nella parte in cui non ammette che il sopralluogo, richiesto tra i requisiti di partecipazione, possa essere effettuato dai concorrenti mediante un procuratore munito di procura notarile.
La società istante ha, infatti, rilevato che essendo un'impresa individuale, priva di tecnici qualificati alle proprie dipendenze, tale prescrizione non le permette di effettuare la presa visione dei luoghi e, dunque, di partecipare alla procedura di gara, rilevando una violazione dei principi di concorrenza e di massima partecipazione alle gare pubbliche.

L'Autorità ha ricordato che con la Deliberazione n. 206 del 21 giugno 2007 era già intervenuta su una questione analoga, affermando che appare indubbiamente restrittiva e rigida quella prescrizione del bando di gara che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell'impresa, ossia esclusivamente al titolare, legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa partecipante, ed evidenziando che una simile clausola incide sulla stessa libertà dell'impresa di organizzare i mezzi necessari, che ha un rilievo nella stessa fase precontrattuale della preparazione dell'offerta.

Nel caso in esame, l'Autorità ha rilevato che la clausola del bando prevedeva la possibilità di effettuare il sopralluogo anche per i dipendenti delle imprese. Inoltre, la prescrizione che il sopralluogo possa essere effettuato da soggetti riconducibili alla struttura organizzativa dell'impresa è un modo per evitare lo svilimento e la riduzione del sopralluogo stesso ad un mero adempimento burocratico, circostanza più facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti muniti di procura, in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione dei luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, che costituisce l'aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo.

In definitiva, dunque, la clausola in esame, pur non consentendo che il sopralluogo possa essere eseguito da un procuratore munito di procura notarile, non appare affatto restrittiva e rigida, né di per sé lesiva dei principi della concorrenza.

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