DECRETO ABRUZZO: AL VIA LE PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2009 l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2009 con la quale ve...

11/05/2009
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2009 l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2009 con la quale vengono definite alcune procedure operative per l'approvazione e l'attuazione del piano per la realizzazione urgente di abitazioni, nonché delle connesse opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 39/2009 (cd. decreto Abruzzo).

In particolare, il citato articolo 2 prevede che il Commissario delegato deve provvedere in somma urgenza alla predisposizione di un piano di interventi per la realizzazione di moduli abitativi, per consentire una sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte ovvero dichiarate inagibili, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo.

Si tratta di interventi interamente pubblici che possono essere localizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici ed interessare aree private che formeranno oggetto di esproprio.

Ai fini dell'approvazione del piano da parte del Commissario è richiesto il previo parere di una apposita conferenza di servizi cd. decisoria, che delibera a maggioranza dei presenti.

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2009 definisce le modalità operative, nonché i tempi di svolgimento della conferenza stessa alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio.

Viene previsto, in particolare, che una volta definito il piano degli interventi e i progetti preliminari delle opere da realizzare, il Commissario provvede alla convocazione della conferenza, la quale si deve tenere nei tre giorni successivi, per l'approvazione del progetto e l'acquisizione delle intese, pareri, nulla osta, autorizzazioni, licenze e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente (articolo 1 comma 2).

Le amministrazioni partecipanti, qualora intendano dare parere negativo, devono motivare il dissenso, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali (articolo 1 comma 3).

Peraltro, i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico culturale, nonché della salute e dell'incolumità pubblica si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando, per gli aspetti di competenza, le condizioni e gli elementi necessari per il relativo consenso.

In caso di mancata espressione del parere ovvero di motivato dissenso da parte delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio o dei beni culturali, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Presidente della Regione Abruzzo che si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 241/1990. Qualora l'opera riguardi progetti o interventi di competenza regionale o degli enti locali, la decisione è rimessa alla Giunta regionale che si esprime entro quindici giorni dalla relativa richiesta (articolo 1 comma 7).

L'Ordinanza prevede, inoltre, che nei casi in cui sia necessario esperire anche la valutazione di impatto ambientale ovvero qualora gli interventi riguardino opere incidenti su beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la relativa procedura deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Nelle ipotesi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso alla valutazione stessa, deve essere convocata una apposita conferenza di servizi, i cui lavori devono concludersi entro i successivi sette giorni (articolo 1 comma 6).

All'art. 2 l'Ordinanza si pone l'obiettivo di garantire la trasparenza nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2 del D.L. n. 39/2009.

A tal fine consente al Commissario delegato di avvalersi del supporto diretto dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, presso la quale è organizzata un'apposita struttura di riferimento composta da personale dell'Autorità stessa fino a dieci unità.

Il ruolo dell'Autorità è comunque quello di fornire chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri per le decisioni del Commissario delegato.

Fonte: ANCE
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