Retroattività non applicabile alle attività realizzate prima dell'1 gennaio 2009

L’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione, per attività effettuate prima dell’1 gennaio 2009, non può essere modificato per effetto di norme che ...

25/05/2009
L’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione, per attività effettuate prima dell’1 gennaio 2009, non può essere modificato per effetto di norme che riducano l’entità della somma da ripartire e resta assoggettato alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis, aggiunto all’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo ha affermato la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti lo scorso 11 maggio 2009 con la deliberazione n. 7, intervenuta nuovamente in merito all’abbattimento dell’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione, portato dal 2% allo 0,5%, ma soprattutto in merito alla questione relativa alla retroattività della norma.

È utile affidare a un breve riassunto il compito di fornire una visione d'insieme dell’andamento a dir poco ondivago del Governo, che ha condotto all'attuale status e a tale decremento degli incentivi:
  • gli incentivi per la progettazione sono stati previsti dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la cui prima formulazione prevedeva che in sede di contrattazione collettiva decentrata , poteva essere individuata una quota non superiore all’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso avesse redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera;
  • con l’art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144 viene modificata la disciplina dell’incentivo, con l’ampliamento della categoria dei beneficiari e l’aumento delle risorse a ciò destinate all’1,5 per cento (al 2% per gli enti locali dall’art. 3, comma 29 , legge 350/2003) dell’importo posto a base d’asta di gara di un’opera o di un lavoro;
  • con l’art. 92, comma 5, del dlgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici) viene fissata nella misura non superiore al 2% dell’importo posta a base di gara di un’opera o di un lavoro, la somma utilizzabile per il pagamento dell’incentivo;
  • con l'art. 61, comma 8 del decreto legge n. 112 del 25 giugno del 2008, convertito nella legge n.133 del 6/10/2008 l’incentivo viene ridotto allo 0,5% a partire dall’1 gennaio 2009;
  • con l’art. 1, comma 10-quater del decreto legge 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 l’incentivo viene nuovamente riportato al 2%;
  • con un emendamento inserito dalle commissioni riunite V e VI Finanze e Bilancio della Camera viene inserito nell’articolo unico di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anticrisi), il comma 4-sexies che ripristina definitivamente (fino a prova contraria) a decorrere dall’1 gennaio 2009 la percentuale dello 0,5%;
  • precedentemente, nel dicembre del 2008, con la circolare n. 36, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interpretando il comma 8 del Dl 112/2008, osserva che: " la riduzione del compenso incentivante, operante a partire dall'1 gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina."
A questo punto si scatena l’inferno tra i tecnici delle pubbliche amministrazioni e il Governo.
Ricordiamo che Corte dei Conti Lombarda con la delibera del 4 marzo 2009, prot. 1277 aveva osservato che i compensi erogati a decorrere dal primo gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano assoggettati alla previgente disciplina, ribadendo che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.

La Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 7 ha ribadito il concetto affermando che l’incentivo per la progettazione ha la finalità di accrescere l’efficienza e l’efficacia degli uffici tecnici ed che l’incentivo è direttamente funzionalizzato al risultato, ossia all’effettivo adempimento del concreto compito affidato ai vari soggetti potenziali beneficiari della ripartizione della somma. Come sostenuto dalla Corte di Cassazione (Sez. Lav., sent. N. 13384 del 19/07/2004) il diritto all’incentivo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va individuato l’obbligo per l’Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l’erogazione del compenso.

In definitiva, dal compimento dell’attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. Per tale motivazione, il significato della disposizione contenuta nel comma 7-bis del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, va inteso nel senso che il “quantum” del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non può essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire, per cui i compensi erogati dall’1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92, comma 5, del Dlgs 163/2006, prima della modifica apportata con il comma 7 bis, aggiunto all’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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