NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: RESPINTO IL RICORSO DEI GEOLOGI

Le nuove Norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008) non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi, né su altri settori, comunque ...

08/06/2009

Le nuove Norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008) non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi, né su altri settori, comunque riguardanti le dette competenze in tema di costruzioni e relativi progetti, disciplinati da specifiche disposizioni legislative.

Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 5231 del 25 maggio, in risposta al ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in merito al D.M. 14 gennaio 2008, di approvazione delle nuove norme tecniche delle costruzioni, avverso il quale sono stati dedotti dai Geologi sei motivi d'impugnazione, relativi, in sintesi, all'omissione di fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria civile invece contemplate nelle precedenti norme tecniche approvate con D.M. 14.9.2005, nel DM 11.3.1988, nella L. n. 64/74, nell'Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 3274/2003, negli Eurocodici 7 e 8 e nel D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare, nel loro ricorso il Consiglio Nazionale dei Geologi ha contestato:

  • l'esclusione dell'attività di microzonazione sismica nell'ambito della progettazione e della costruzione in siti ad alta vulnerabilità sismica;
  • l'esclusione del modello geologico (ovvero della relazione geologica) dagli elaborati da acquisire tanto ai fini della zonazione sismica che della progettazione e costruzione in zona sismica;
  • la mancata considerazione del modello geologico (alias relazione geologica) quale elemento di "particolare rilievo ai fini delle diverse fasi del progetto dell'opera", con conseguente omissione con effetti immediati dalla sua obbligatoria acquisizione nelle varie fasi di progettazione;
  • l'esclusione della relazione geologica dagli elaborati da acquisire alla progettazione esecutiva;
  • l'esclusione nell'ambito del collaudo statico dell'esame del modello geologico (alias relazione geologica);
  • l'esclusione, nell'ambito degli interventi di consolidamento, di adeguamento e di miglioramento, della relazione geologica.

I giudici del TAR, dopo una breve disamina dei diversi capitoli interessati, hanno chiarito che le nuove norme tecniche per le costruzioni costituiscono una raccolta organica delle norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità. E che tuttavia, tali norme debbono essere necessariamente integrate e coordinate con i più diffusi documenti tecnici, oltre che, ovviamente, con la disciplina legislativa di settore.

Secondo tale principio, è evidente che le norme primarie e secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto nelle stesse norme tecniche, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare, da quest'ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia.

Non sussiste dunque alcuna significativa omissione di attività geologiche nel DM del 2008 (né alcun illegittimo contrasto delle nuove con le vecchie NTC), in presenza di previsioni di carattere generale, contenute nel nuovo DM, sulla necessità di acquisizione, per la progettazione (anche in zona sismica), della relazione geologica. Va comunque ribadita l'integrabilità delle NTC con norme superiori postulanti specifici adempimenti relativi ad altre acquisizioni geologiche, che non siano espressamente escluse dalle NTC del 2008.

La sentenza del TAR ha, dunque, ribadito che nel DM impugnato non si rileva "…alcuna apprezzabile e illegittima lesione e compromissione delle relative prerogative e competenze esclusive, dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le NTC"

Ma, come si legge in un comunicato del Consiglio Nazionale dei Geologi: "Nonostante il rigetto del ricorso, sul cui esito certamente avranno pesato le mutate condizioni politico-amministrative legate all'accadimento sismico abruzzese e all'anticipata entrata in vigore delle stesse NTC, sussistono, nella sentenza, profili giurisdizionali di notevole interesse per la professionalità del geologo".
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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