COMPETENZE INGEGNERI E ARCHITETTI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere n. 60 del 7 maggio scorso, rispondendo, in verità ad un’ista...

09/06/2009
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere n. 60 del 7 maggio scorso, rispondendo, in verità ad un’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata in merito ad concorso di idee per la progettazione di un polo scolastico con riconversione funzionale di alcune strutture esistenti nel Comune di Monte di Procida, interviene sul problema delle competenze degli ingegneri e degli architetti.

L’Autorità, nel citato parere, premette che è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali.
Per altro nel parere viene ricordato che nella sentenza n. 9 del 21 gennaio 2005, il Consiglio di giustizia amministrativo ha precisato che “La competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie”.

Ma stupisce che nel corpo del parere stesso l’Autorità, citando la sentenza della Cassazione civile sez. II del 27 luglio 2006, n. 17028, precisi, tra l’altro, che le attività di calcolo delle strutture rientrino nelle competenze professionali degli ingegneri e non possono essere espletate anche dagli architetti, fatta salva l’ipotesi che si tratti di un professionista laureato all’esito della speciale corso di laurea in architettura/ingegneria ed abilitato anche all’esercizio della professione di ingegnere.
Precisa l’Autorità che “In particolare, relativamente al calcolo delle strutture di opere similari a quelle oggetto dell’incarico (non solo in cemento armato ma anche antisismiche) la giurisprudenza ha più volte rilevato che è “riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. (Cass. civ., Sez. II, sentenza 26 luglio 2006, n. 17028).
E’ chiaro, però, che l’Autorità è, palesemente, incorsa in un chiaro errore perché nella citata sentenza n. 17028 l’esatta frase è la seguente “invece per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottono strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, ex art. 1 agli ingegneri ed architetti iscritti nell’albo”.

Al fine di evitare spiacevoli equivoci, sarebbe auspicabile una immediata correzione e precisazione da parte dell’Autorità.

A cura di Paolo Oreto
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