VALORE CATASTALE CON RENDITA PRESUNTA

Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al trasferimento di fabbricati o di nuda proprietà, nonché al trasferimento ed la costituzione di ...

04/06/2009
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al trasferimento di fabbricati o di nuda proprietà, nonché al trasferimento ed la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, è applicabile il criterio della valutazione automatica, già vigente per i soli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

Lo ha rammentato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 21 maggio 2009, ricordando, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legge n. 70 del 1988, per usufruire della valutazione automatica, l'interessato deve:
  1. dichiarare, nell'atto di trasferimento o nella dichiarazione di successione, di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo 12 del DL n. 70 del 1988;
  2. presentare all'ufficio tecnico erariale competente (attualmente ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio) la domanda di voltura, allegando alla richiesta specifica istanza di attribuzione della rendita catastale;
  3. produrre al competente ufficio del registro (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate) la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al punto precedente "entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione".
L'Agenzia del territorio, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, provvede ad inviare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. A questo punto, l'Agenzia delle entrate calcola l'imposta dovuta e, qualora il valore tabellare risultante a seguito della procedura descritta sia superiore a quello dichiarato, procede al recupero della differenza d'imposta, senza applicare sanzioni.

Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza in materia, il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ha natura decadenziale e scade dopo 3 anni dal momento in cui il contribuente abbia depositato all'ufficio del registro la ricevuta della sua istanza di attribuzione della rendita catastale.

Per quanto concerne le controversie pendenti, proseguiranno solo quelle riguardanti avvisi di liquidazione notificati entro il termine di tre anni dalla data di consegna all'ufficio della ricevuta dell'istanza di attribuzione della rendita catastale ovvero, se detta istanza è stata presentata con la procedura prevista dal D.M n. 701 del 1994 dalla data di registrazione dell'atto. Le liti riguardanti avvisi di liquidazione notificati oltre il predetto termine devono essere abbandonate, sempre che non siano sostenibili altre questioni, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, con le modalità di rito.

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