PIANO CASA 2: LO STATO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

Sulla base di quanto concordato tra Stato e Regioni lo scorso 1 aprile, entro il 30 giugno le Regioni avrebbero dovuto adottare con proprie leggi la discipli...

21/07/2009
Sulla base di quanto concordato tra Stato e Regioni lo scorso 1 aprile, entro il 30 giugno le Regioni avrebbero dovuto adottare con proprie leggi la disciplina di attuazione delle prescrizioni per favorire il rilancio dell`edilizia ricorrendo ad interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia.Allo stato attuale, tuttavia, solo quattro le Regioni (Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Veneto) hanno approvato definitivamente la legge regionale, mentre diverse altre hanno presentato progetti di legge attualmente ancora in fase di esame (Lazio,Campania, Friuli, Lombardia, Marche, Sicilia, Puglia, Piemonte, Valle d'Aosta).

In merito alla disciplina degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, si riportano di seguito le scelte adottate dalle Regioni che hanno già ultimato l'iter di approvazione delle proprie leggi.

 

 Disciplina ampliamento edifici

 Disciplina demolizione e ricostruzione

 TOSCANA

Per l'edilizia residenziale possibile ampliamento del 20% fino ad un massimo di 70 mq di superficie utile per l'intero edificio. Sono interessati gli edifici con sup. utile lorda non superiore a 350 mq.
Il rilascio dell'agibilità è condizionato al rispetto dei requisiti di efficienza energetica.

Per l'edilizia residenziale ammesso l'aumento del 35%, senza possibilità di cambio di destinazione d'uso.
Il rilascio dell'agibilità è condizionato al rispetto dei requisiti di efficienza energetica.
Richiesto il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche.

 UMBRIA

Per l'edilizia residenziale possibile ampliamento del 20% entro il limite complessivo di 70 mq a condizione della garanzia di aver adottato tecniche volte a favorire il risparmio energetico.
Per l'edilizia non residenziale è consentito l'ampliamento del 20% per edifici situati in zone predeterminate a destinazione artigianale, industriale e servizi.
L'intervento deve essere ricompreso in un piano attuativo che interessi una sup. fondiaria di almeno 20.000 mq.

Per l'edilizia residenziale aumento del 25% che è ampliato al 35% se gli edifici sono complessivamente tre e sono ricompresi in un piano attuativo.
L'edificio ricostruito deve acquisire la certificazione di sostenibilità ambientale.
Per l'edilizia non residenziale è consentito l'ampliamento del 20% per edifici situati in zone predeterminate a destinazione artigianale, industriale e servizi.
L'intervento deve essere ricompreso in un piano attuativo che interessi una sup. fondiaria di almeno 20.000 mq

 EMILIA ROMAGNA

Per l'edilizia residenziale possibile ampliamento del 20% fino ad un massimo di 70 mq di superficie utile per l'intero edificio. Sono interessati gli edifici con sup. utile lorda non superiore a 350 mq.
Devono essere adottate tecniche che garantiscano i requisiti di prestazione energetica.
L'ampliamento è consentito nel limite del 35% e fino ad un massimo di 130 mq di sup. utile lorda per intero edificio a condizione del rispetto dei requisiti di prestazione e energetica e di adeguamento sismico nei Comuni a media sismicità.

Per l'edilizia residenziale facoltà di ampliamento fino al 35%.
L'ampliamento è possibile fino al 50% se la demolizione riguarda edifici classificati incongrui o da de localizzare o  collocati in zone tutelate ed il privato si impegni al ripristino ambientale delle zone originarie ed al trasferimento delle stesse al patrimonio comunale o a destinare l'area secondo gli usi compatibili.
Devono essere adottate tecniche che garantiscano i requisiti di prestazione energetica e deve essere assicurato il raggiungimento dei livelli minimi incrementati del 25% rispetto a quelli previsti.

VENETO

Sia per l'edilizia residenziale che per quella non residenziale è possibile un ampliamento del 20% che può arrivare al 30% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3Kwh.

Sia per l'edilizia residenziale che per quella non residenziale possibile + 40% a condizione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia.
Per entrambe le categorie possibilità di riconoscere un incremento fino al 50% in caso di ricomposizione planivolumetrica con modifica dell'area di sedime e della sagoma (oggetto di piano attuativo).

Fonte: ANIEM
© Riproduzione riservata
Tag: