EDIFICABILITÀ E CRITERIO DI VALUTAZIONE AUTOMATICA PER L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Le aree destinate ad impianti ed attrezzature di pubblico interesse, anche se di regola non edificabili, possono riacquisire l'edificabilità del suolo qualor...

10/07/2009
Le aree destinate ad impianti ed attrezzature di pubblico interesse, anche se di regola non edificabili, possono riacquisire l'edificabilità del suolo qualora non siano effettivamente destinate ad uso esclusivamente pubblicistico e, conseguentemente, siano possibili iniziative edificatorie private o promiscue.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 170/E del 3 luglio 2009, rispondendo ad un quesito riguardante l'applicazione, in sede di denuncia di successione, per le aree destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche (verde pubblico, impianti sportivi attrezzati,…), del criterio di valutazione automatica previsto dall'art. 34, comma 5 del DLgs n. 346/1990 (Testo unico dlle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e le donazioni).

Per rispondere al quesito ed in considerazione del fatto che la valutazione automatica è esclusa nel caso in cui l'area sia fabbricabile, l'Agenzia ha affermato che è necessario individuare, in via preliminare, la natura edificatoria o meno del terreno. In particolare, al riguardo l'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che "…un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Rifacendosi ad alcune sentenza della Corte di Cassazione in tema di indennità di espropriazione (n. 1626/2006 e 19591/2008), l'Agenzia ha affermato che l'edificabilità di un'area ricomprende non solo l'edificabilità abitativa, ma ogni intervento che possa rientrare nel concetto di edificazione. Pertanto, anche se, di regola, le aree rientranti tra quelle destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche di interesse generale non sono qualificate edificatorie, esse possono diventarle qualora il vincolo di inedificabilità, in presenza di determinate condizioni, possa essere superato. Tali condizioni si estrinsecano nella possibilità di attuare interventi edificatori ad opera dei privati.

In definitiva, qualora l'area non sia effettivamente destinata ad uso esclusivamente pubblicistico e, conseguentemente, siano possibili iniziative edificatorie private o promiscue, l'edificabilità del suolo non può essere esclusa in modo assoluto.

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