IL DLGS 81/2008 NON HA DEPENALIZZATO LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'entrata in vigore del Dlgs 81/2008 non ha tolto responsabilità ai datori di lavoro, depenalizzando le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a...

09/07/2009
L'entrata in vigore del Dlgs 81/2008 non ha tolto responsabilità ai datori di lavoro, depenalizzando le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anzi, pone delle prescrizioni ancora più dettagliate sanzionate penalmente. Sussiste, inoltre, continuità normativa tra il reato previsto dalle abrogate disposizioni e la fattispecie penale introdotta, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 23976 dell'11 giugno 2009 ha annullato una precedente sentenza di un tribunale provinciale che dichiarava di non dover procedere nei confronti di un datore di lavoro che, in violazione agli artt. 374, 389 lett b) del DPR 547/55:
  • ometteva di dotare i camminamenti e le piattaforme di impianti di ossidazione di idonee protezioni (parapetti, ringhiere, catenelle), onde scongiurare rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze;
  • non manteneva in buono stato di conservazione ed efficienza impianti e luoghi di lavoro, compresi servizi accessori.
In particolare, la sentenza del Tribunale provinciale si basava sull'assunto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 81/2008, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), era stato integralmente abrogato il DPR 547/55.

Come precisato dalla Suprema Corte, le prescrizioni contenute nel DPR 27 aprile 1955, n. 547 sono adesso rilevate dagli artt. 63 e 64 del Dlgs 81/2008. L'art. 8 del DPR 547/55 prescriveva, infatti, che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non dovessero presentare buche o sporgenze pericolose e dovessero essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto, Inoltre, i pavimenti ed i passaggi non dovevano essere ingombrati da materiali che ostacolassero la normale circolazione.

Analogamente, l'art. 63 del Dlgs 81/2008 prescrive in generale che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti previsti nell'allegato IV ed, in particolare, la tabella IV al punto 1.4.1 stabilisce che le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

Il successivo art. 64 fa obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché:
  • i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
  • le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  • gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
La nuova normativa (Dlgs 81/2008) pone tuttora delle prescrizioni anche più dettagliate, pertanto, sussistendo continuità normativa, il ricorso presentato è risultato essere fondato.

In merito alla recente modifica del dlgs 81/2008 ed in particolare alla totale revisione dell'apparato sanzionatorio, ritieni corrette le modifiche introdotte dal decreto correttivo?
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