DLGS 81: OGGI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI L'ESAME DEL DECRETO CORRETTIVO

Previsto per il Consiglio dei Ministri n. 58 di oggi l’esame finale del decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive del DLG n. 81 del 2...

31/07/2009
Previsto per il Consiglio dei Ministri n. 58 di oggi l’esame finale del decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive del DLG n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante il parere negativo delle Regioni e positivo del Parlamento, al fine di completare l’iter di approvazione del correttivo entro la data di scadenza della delega, oggi verrà approvata in via definitiva la bozza che entro le prime due settimane di agosto sarà firmata dal Presidente della Repubblica.

Il correttivo, annunciato la settimana scorsa dal Ministro del Welfare Maurizio Sacconi, modificherà con due settimane d’anticipo sulla scadenza della delega (16 agosto) la disciplina per la tutela della salute dei lavoratori prevista dal Dlgs 81/2008. Ricordiamo che le principali novità contenute all'interno del correttivo riguardano principalmente:
  • la responsabilità del datore di lavoro sarà limitata a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la violazione non avrebbero comunque potute essere evitate dal datore di lavoro neppure comportandosi in maniera diligente;
  • la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio, allo scopo di garantire l'effettività della sanzione e superare la non trascurabile dicotomia tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo. La sanzione verrà proporzionata al rischio di impresa e ai compiti effettivamente svolti dai diversi soggetti, mentre scatteranno sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale. In particolare, l'arresto viene mantenuto agli attuali livelli, mentre le ammende sono state incrementate rispetto alla 626/1994 in base all'indice Istat, in modo da renderle tendenzialmente pari alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto;
  • l'introduzione del principio della presunzione di conformità (art. 2-bis);
  • la modifica dell'ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori (art. 3);
  • l'introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fine dell'osservanza della normativa, dei lavoratori in prova (art. 4);
  • l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL in tema di assistenza riabilitativa non ospedaliera in favore di vittime di infortuni sul lavoro (art. 7);
  • individuazione puntuale delle condizioni di responsabilità pernale per i datori di lavoro, il dirigente ed il preposto (art. 10-bis);
  • la valutazione dello stress lavoro-correlato (in vigore già dal 15 maggio 2009) dovrà essere effettuata secondo le indicazioni fornite dalla commissione consultiva del Lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2009;
  • modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori (art. 14);
  • modifica della disciplina in tema di data certa che consentirebbe di attestare tale data dietro presa visione e sottoscrizione del DVR a tutti i rappresentanti in tema di sicurezza (art. 16).
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