PIANO CASA: NORME E PROCEDURE

La situazione del Piano Casa nazionale vede finalmente la fine con l’ultimissima attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presiden...

05/08/2009
La situazione del Piano Casa nazionale vede finalmente la fine con l’ultimissima attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (che doveva avvenire in realtà il 21 ottobre del 2008) di attuazione dell’art. 11 del decreto legge 112/2008, dopo l’approvazione da parte della Conferenza Unificata e del CIPE.

Il notevole ritardo registrato per la pubblicazione del DPCM è stato causato principalmente dal contenzioso avviato dalle Regioni in materia di finanziamenti e in parte risolto con l'assegnazione di 200 milioni per l'edilizia sovvenzionata e l'impegno, contenuto nell'accordo Stato Regioni del 1 aprile 2009 di reintegrare 350 milioni di euro a favore di un ulteriore intervento per l'edilizia sociale.

La pubblicazione del DPCM dovrebbe chiudere la prima fase del Piano Casa. Fase più delicata che mai perché servirà a delineare i contorni del piano ma soprattutto i termini a cui si dovranno conformare le proposte di programma provenienti dagli enti locali anche su iniziativa di promotori privati ovvero costituiti in forma mista pubblico/ privata.

In una nota dello scorso 31 luglio, l’ANCE ha evidenziato i principali termini del piano e cioè:
  • la ripartizione dei fondi su base regionale costituisce il primo atto della seconda fase del Piano casa e dovrà avvenire entro 60 gg. dall'entrata in vigore del DPCM (art. 3) mediante decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) di concerto con il Ministero economia e finanze (di seguito MEF) e previa intesa con la Conferenza unificata Stato/Regioni (art. 3).
  • Le proposte di programma dovranno pervenire al MIT entro i 180 gg. successivi all'entrata in vigore del Decreto di ripartizione dei finanziamenti (art. 9 comma 2).
  • Il MIT entro 15 gg. dall'entrata in vigore del DPCM costituirà il gruppo di lavoro per il sistema integrato dei fondi (art. 11 comma 3) che, sulla base di criteri indicati nel DPCM (art. 11), definirà i requisiti dei Regolamenti dei fondi. Questo adempimento dovrà essere compiuto entro i successivi 75 gg. (art. 11 comma 4).
  • Il Gruppo è formato da 14 rappresentanti dei ministeri interessati e degli enti locali e potrà essere integrato con ulteriori esperti.
Le Linee di intervento del Piano Casa sono state evidenziate nel primo articolo del DPCM e complessivamente sono 6:
  1. costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l’incremento dell’offerta abitativa in locazione;
  2. incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
  3. promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  4. agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa;
  5. programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
  6. interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, approvato con D.M. del Ministro delle infrastrutture del 18 dicembre 2007, regolarmente inoltrati al MIT, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta.
Per quanto concerne le modalità attuative, le proposte sono riunite in un programma regionale ed attuate mediante accordi di programma tra il MIT, le regioni e i comuni (art. 4 comma 1). Come previsto dall'art. 11 comma 4 del decreto legge 112/08, gli accordi di programma devono a loro volta essere approvati con DPCM previa Delibera CIPE d'intesa con la Conferenza unificata Stato/Regioni e dovranno essere coerenti con la programmazione regionale delle politiche abitative e dello sviluppo del territorio. (art. 4 comma 2 Allegato DPCM). Qualora l'intesa non venga raggiunta gli accordi di programma, a questo punto riferiti a singole proposte, potranno comunque essere approvati trascorsi 90 gg. (art. 11 comma 4 DL 112/08). In alternativa potranno essere utilizzate anche le procedure approvative di cui alla parte II, Titolo III, capo IV, D.Lgs 163/06 (art. 11 comma 9 DL 112/08 e art. 4 comma 4), ma nei provvedimenti normativi non vi sono indicazioni sul soggetto in capo al quale spetterà la decisione sull'eventuale adozione di questa procedura.



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