Nota sulla compatibilità delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni e gli eurocodici

La Nota analizza la compatibilità delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e quelle riportate negli Eurocodici, sia nel settore privato che in quell...

07/08/2009
La Nota analizza la compatibilità delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e quelle riportate negli Eurocodici, sia nel settore privato che in quello dei lavori pubblici. Nel primo è il decreto ad avere la preminenza, salva la possibilità di applicare gli Eurocodici, in quanto compatibili; nel secondo, viceversa, la preminenza spetta agli Eurocodici (in particolare per gli incarichi svolti in altro Stato membro), fatta salva la possibilità di applicare il Decreto in quanto conforme per legge agli stessi.
La nota sviluppata dal Censtro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è suddivisa nei seguenti paragrafi:
  • l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni
  • la compatibilità del D.M. 14 gennaio 2008 e gli Eurocodici nel settore privato
  • la compatibilità del D.M. 14 gennaio 2008 e gli Eurocodici nel settore pubblico
Per quanto concerne il settore privato, facendo riferimento a quanto riportato nella premessa e nel Capitolo 12 è possibile affermare, in buona sostanza che alla data di entrata in vigore del D.M. 14.1.2008 (l’1 luglio 2009 ) la normativa tecnica applicabile nei lavori commissionati da privati è propriamente quella contenuta nel Decreto, salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute negli Eurocodici, in quanto compatibili. La normativa tecnica di cui al Decreto Ministeriale del 2008 è applicabile a tutte le categorie di lavori – pubblici e privati – dal momento che l’osservanza delle prescrizioni ivi previste non presenta alcuna particolare limitazione. Sennonché, con specifico riferimento alla disciplina degli appalti di lavori pubblici, deve darsi atto della sussistenza di alcuni elementi di interferenza, che contribuiscono non poco a confondere il quadro normativo che viene a delinearsi con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008. In primo luogo, occorre tener conto delle pertinenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (il D. Lgs. n. 163/2006, che ha recepito le direttive europee 2004/17 e 2004/18). Per quanto concerne il settore pubblico, dunque, le disposizioni di cui all’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti) producono un’inversione dell’ordine di prevalenza della normativa tecnica applicabile ai progetti di lavori pubblici. In tale ambito i progettisti possono applicare le rispettive norme tecniche nazionali (per l’Italia quelle di cui al D.M. 14 gennaio 2008) solo se conformi a quelle europee (gli Eurocodici), e non viceversa.
A cura di Paolo Oreto
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