RLS: COMUNICAZIONE NOMINATIVI ENTRO IL 16 AGOSTO 2009

Successivamente alla pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 del decreto legislativo n. 106 del 3 ago...

14/08/2009
Successivamente alla pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 del decreto legislativo n. 106 del 3 agosto scorso, contenente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministero del Lavoro ha emanato l'allegata nota n. 13921 del 4 agosto scorso, in cui il dicastero, sentita la Direzione Generale per l'attività ispettiva, ha ritenuto opportuno puntualizzare che l'obbligo di cui all'art. 18, co. 1, lett. aa) del citato D.Lgs n. 81/08 decorre dall'entrata in vigore del correttivo, ossia dal 20 agosto 2009.

In virtù di tale chiarimento, si intende abrogata la scadenza del 16 agosto 2009, che dovrà, pertanto, essere rideterminata, tenendo conto della nuova data di decorrenza prevista per adempiere all'obbligo di cui all'oggetto.

Fonti interne all'Inail hanno, altresì, confermato, che le relative istruzioni operative saranno fornite solo successivamente all'entrata in vigore del correttivo e riguarderanno, in particolar modo, le modalità di comunicazione sia del RLS aziendale sia del RLS territoriale, per i quali dovrà essere, necessariamente, implementata l'attuale procedura disponibile sul portale dell'Istituto.

Per completezza di informazione, si allega alla presente la breve nota dell'Inail, emanata in data odierna, in cui viene confermato che le istruzioni operative per la comunicazione del nominativo degli RLS aziendali saranno fornite dall'Istituto in un'apposita circolare, mentre quelle relative agli RLST saranno fornite solo dopo che il Ministero del Lavoro avrà formulato le proprie disposizioni.

Si fa riserva di fornire puntuali ed ulteriori comunicazioni in merito, ricordando che il nuovo art. 55 del T.U. prevede, per la mancata comunicazione dei suddetti nominativi, una sanzione da 50 a 300 euro, sensibilmente inferiore rispetto a quella originariamente prevista, pari ad euro 500.

Fonte: ANCE
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