MODALITA' OPERATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITA' SISMICA IN CORSO D'OPERA

Al fine di ripristinare l'agibilità sismica di un edificio danneggiato e, quindi, di anticiparne la riutilizzazione o di alcune unità immobiliari, attraverso...

22/09/2009
Al fine di ripristinare l'agibilità sismica di un edificio danneggiato e, quindi, di anticiparne la riutilizzazione o di alcune unità immobiliari, attraverso l'esecuzione di una parte dei lavori programmati o mediante l'esecuzione di lavori appositamente realizzati, anche con opere provvisionali a basso costo, è stata diramata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 44170 del 10 settembre 2009, che fornisce le modalità operative per il conseguimento dell'agibilità sismica in corso d'opera.

In particolare, la circolare chiarisce le modalità attraverso le quali il professionista abilitato responsabile dei lavori può dichiarare agibile l'edificio anche a seguito di lavori parziali ed eventualmente in anticipo rispetto alla domanda o alla concessione di finanziamento prevista dall' OPCM 3790/09, ma che comunque siano tali da ripristinarne l'agibilità sismica, ossia a rimuovere pienamente le cause che possono aver determinato la classificazione dell'edificio in una delle categorie di inagibilità (B, C o E) riportando l'edificio alla categoria dell'agibilità sismica.

La dichiarazione di agibilità potrà riguardare sia l'edificio intero che una parte di esso (anche le singole unità immobiliari) purché siano soddisfatte le condizioni di sicurezza nei percorsi per il raggiungimento della parte agibile e sia ripristinabile la funzionalità degli impianti. Il conseguimento delle condizioni di agibilità deve essere verificato dai tecnici abilitati incaricati di seguire i lavori previsti in progetto, per cui nel caso di condominio sarà necessaria la dichiarazione del tecnico incaricato di curare gli interventi sulle parti condominali e le dichiarazioni degli interventi sulle singole unità immobiliari di cui viene dichiarata l'agibilità. A questo dovrà seguire una dichiarazione asseverata al Comune attestante il raggiungimento dell'agibilità sismica in corso d'opera, rilasciata collegialmente da tutti i tecnici intervenuti secondo il modello allegato alla circolare.
Contestualmente all'invio della dichiarazione in corso d'opera, gli interessati potranno richiedere al gestore il riallaccio del gas e riutilizzare le unità immobiliari dell'edificio se si verificano le condizioni igienico sanitarie accettabili.

La possibilità di dichiarare il recupero dell'agibilità sismica in corso d'opera riguarda:
  • gli edifici temporaneamente inagibili ma agibili con provvedimenti di pronto intervento (classificati come B), che possono, appunto, essere resi abitabili mediante interventi semplici da attuare prioritariamente prima ancora di completare tutti gli interventi previsti;
  • gli edifici classificati come C per i quali è possibile in genere ridare rapidamente l'agibilità alle parti poco o non danneggiate;
  • gli edifici classificati come E per i quali, eseguiti i lavori di riparazione strutturale e non strutturale, e dunque in fase avanzata dei lavori, siano state recuperate le condizioni di agibilità sismica.
Al termine dei lavori dovrà essere, comunque, presentata la dichiarazione di agibilità sismica dell'intero edificio secondo quanto previsto dalla Circolare 25 agosto 2009 al paragrafo 10 punto c.

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