NOVITA’ PER GLI INDENNIZZI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 2009 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 ...

24/09/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 2009 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 con la quale, in particolare, vengono apportate alcune modifiche e introdotte delle novità in tema di indennizzi per le attività produttive.
Le modifiche riguardano alcune disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3789 del 9 luglio 2009 relative alla concessione di indennizzi a favore delle attività produttive nonché dei soggetti, individuali o collettivi, che esercitano attività culturali, ricreative, sportive e religiose e delle imprese di costruzioni.
Per entrambe viene prorogato di 60 giorni il termine per la presentazione delle domande per accedere agli indennizzi. Ora i soggetti interessati avranno 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell`ordinanza n. 3789 (20 luglio 2009) per presentare le relative domande al Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano i beni danneggiati.

Nei casi in cui su disposizione comunale sia impedito l’accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito, il termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno in cui l’accesso è consentito (art. 4, comma 6).
Alla domanda per l’accesso agli indennizzi, inoltre, non sarà più necessario allegare una perizia giurata per quantificare il danno subito ma sarà sufficiente una perizia “asseverata”.
Le spese sostenute per le perizie richieste a corredo della domanda di indennizzo, dispone l’ordinanza, rientreranno tra le spese ammissibili all’indennizzo (art. 4, comma 7).

Si sottolinea, poi, l’art. 9 dell`ordinanza n. 3808 che estende le disposizioni previste nell’ordinanza n. 3789 per le imprese di costruzioni anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l’acquisto di unità abitative residenziali già ultimate o in fase di ultimazione.
Si ricorda che l’art. 5 dell`ordinanza n. 3789, come modificato dall’ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009, ha riconosciuto alle imprese di costruzione un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad una massimo di 30mila euro per la riparazione degli edifici in corso di realizzazione ovvero già realizzati a condizione che il completamente dell’edificio avvenga entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale e sia destinato alla vendita o locazione a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
L’art. 9 dell`ordinanza n. 3808, nell’estendere la suddetta previsione ai fondi comuni di investimento, dispone che le unità immobiliari vengano adibite alla locazione temporanea per una durata minima di 18 mesi , rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi e, in casi eccezionali, fino a 60 mesi in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili con priorità per quelle con esito E.
L’indennizzo previsto per i fondi comuni di investimento immobiliare è concesso anche alle imprese che costruiscono e vendono le unità abitative agli stessi fondi comuni.
Per renderle immediatamente idonee all’uso abitativo viene anche stanziato un contributo fino ad un massimo di 2.000 euro per gli arredi necessari.

Fonte: www.ance.it
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