GUADAGNO ALTO ED ETA' AVANZATA NON NECESSARIO IMPLICANO AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

L'elevata specializzazione del professionista è elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di autonoma organizzazione e l'età non è un el...

15/09/2009
L'elevata specializzazione del professionista è elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di autonoma organizzazione e l'età non è un elemento che può incidere sul piano fisico nello svolgimento dell'attività professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, propria dell'attività intellettuale del professionista.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con una nuova sentenza, n. 19515 del 10 settembre 2009, che interviene sull'annosa questione dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive ed i piccoli professionisti. Come più volte sostenuto dalla Suprema Corte, l'esercizio della attività di lavoro autonomo è escluso dal campo di applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.
Nel caso in questione, la sentenza impugnata dal contribuente lo escludeva dal rimborso IRAP ritenendo la non sussistenza del presupposto del tributo fissato dall'art. 2 del dlgs 446/1997 con l'alto reddito professionale percepito, l'alta specializzazione svolta e l'età avanzata.

La Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata, in quanto il motivo della stessa risulta essere manifestamente infondato e contrario alla ratio decidendi della norma. Il professionista in esame, infatti, disponeva soltanto di un computer e difettando il ricorso a lavoro altrui; inoltre, l'ammontare dei redditi non indica necessariamente la presenza di autonoma organizzazione né a tal fine risulta essere rilevante l'età del professionista.

In conclusione, l'elevato reddito, l'alta specializzazione e l'età avanzata sono stati illogicamente ritenuti presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente per provare la sua esclusione dal regime IRAP.

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