COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Modificato il regime di comunicazione del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che non ha più cadenza annuale, ma deve essere e...

01/09/2009
Modificato il regime di comunicazione del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che non ha più cadenza annuale, ma deve essere effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione. Mentre in fase di prima applicazione la comunicazione deve riguardare il nominativo del RLS eletto o designato.

Lo ha chiarito l’INAIL con la circolare 25 agosto 2009, n. 43, alla luce delle modifiche introdotte dal dLgs n. 106/2009 al regime della Sicurezza del dlgs 81/2008. A differenza di quanto previsto nella formulazione originaria, la comunicazione del RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. Come precisato nella circolare, in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Pertanto:
  • coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo, secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008, comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dall’1 gennaio 2009 alla data della circolare 43;
  • coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative contenute nella circolare 43.
Le successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato. In caso contrario si ritiene immutata la situazione già comunicata. È utile ricordare come le elezioni o le designazioni degli RLS non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.

La mancata comunicazione del RLS comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 300,00, come previsto dall’art. 32 del dlgs. n. 106/09. Ai fini dell’adempimento, qualora si presentassero problemi tecnici del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal portale dell’Istituto.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati