CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO SUI FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE O ACQUISTO DI IMMOBILI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 242 del 17 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 settembre 2009 recante “Cr...

20/10/2009
Sulla Gazzetta ufficiale n. 242 del 17 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 settembre 2009 recante “Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti finalizzati alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di immobili sostitutivi.”.
Il decreto in argomento consta soltanto di due articoli in cui viene precisato che:
  • i finanziamenti accordati a persone fisiche da banche italiane e da succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, finalizzati alla ricostruzione o riparazione, anche mediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009;
  • la garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;
  • La garanzia assiste tutti i finanziamenti erogati entro la data del 10 gennaio 2013;
  • la garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della banca e assicura l'adempimento delle obbligazioni principali e accessorie relative ai finanziamenti, stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 di cui al preambolo e a quanto stabilito nei precedenti commi, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, nonche' delle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009.
A cura di Paolo Oreto
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