PIANO CASA: LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

Dopo l’intesa raggiunta lo scorso 31 marzo tra Regioni e Governo in merito all’ormai noto Piano casa, successivamente ratificato nella seduta n. 43 dell'1 ap...

17/11/2009
Dopo l’intesa raggiunta lo scorso 31 marzo tra Regioni e Governo in merito all’ormai noto Piano casa, successivamente ratificato nella seduta n. 43 dell'1 aprile del Consiglio dei Ministri, la situazione regionale non risulta essersi ancora completamente definita.

Nonostante il termine di 90 giorni sia già scaduto da un pezzo, non tutte le Regioni hanno ancora legiferato in materia e da una prima analisi delle disposizioni regionali approvate o in via di definizione è emerso quasi tutte le Regioni hanno espressamente escluso il cambio di destinazione d’uso in seguito agli interventi straordinari di ampliamento o di demolizione-ricostruzione e in quelle poche Regioni che lo hanno ammesso, il cambio di destinazione sarà comunque subordinato e conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Analizziamo la situazione Regione per Regione.

Piemonte
Emanata la legge del 14 luglio 2009, n.20.
Il cambio di destinazione d’uso, sia nel caso di ampliamento che per quello di demolizione e ricostruzione non è consentito, salvo quanto consentito dagli strumenti urbanistici.

Lombardia
Emanata la legge del 16 luglio 2009, n. 13.
Non è stato previsto nulla per i due casi.

Veneto
Emanata la legge dell'8 luglio 2009, n. 14.
Il cambio di destinazione d’uso è ammesso in caso di ampliamento in conformità agli strumenti urbanistici (solo corpo edilizio contiguo), mentre non è ammesso in caso di demolizione e ricostruzione.

Toscana
Emanata la legge dell'8 maggio 2009, n. 24.
Il cambio di destinazione d’uso non è ammesso in entrambe i casi.

Emilia Romagna
Emanata la legge del 6 luglio 2009, n. 6.
Il cambio di destinazione d’uso non è ammesso in entrambe i casi.

Umbria:
Emanata la legge del 26 giugno 2009, n.13.
Non è stato previsto nulla per i due casi.

Puglia
Emanata la legge del 30 luglio 2009, n. 14.
Il cambio di destinazione d’uso non è ammesso in entrambe i casi.

Lazio
Emanata la legge del 11 agosto 2009, n. 21.

Il cambio di destinazione d’uso è ammesso ma solo entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, mentre non è stata inserita alcuna previsione nel caso di demolizione e ricostruzione.

Valle d'Aosta
Emanata la legge del 4 agosto 2009, n. 24.
Il cambio di destinazione d’uso è ammesso in conformità agli strumenti urbanistici sia nel caso di ampliamento che per quello di demolizione e successiva ricostruzione.

Basilicata
Emanata la legge del 7 agosto 2009, n. 25.
Il cambio di destinazione d’uso in caso di ampliamenti non è consentito per 10 anni in caso di nuove unità immobiliari, mentre non vi è alcuna previsione nel caso di demolizione e ricostruzione.

Abruzzo
Emanata la legge del 19 agosto 2009, n. 16.
Non è stato previsto nulla per i due casi.

Marche
Emanata la legge dell'8 ottobre 2009, n. 22.
Il cambio di destinazione d’uso in caso di ampliamenti è ammesso in conformità agli strumenti urbanistici, è ammesso pure nel caso di demolizione e ricostruzione ma solo su edifici non residenziali in zone B o C del Dm 1444/68 non più utilizzati per finalità produttive.

Provincia autonoma di Bolzano
Delibera di giunta n. 1609/2009
Non è stato previsto nulla per i due casi.

In tutte le altre Regioni la situazione è in continuo cambiamento, ma senza alcunché di definito.

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