RITORNA L’ARBITRATO CON NUOVE ED ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI

Il pre-consiglio dei Ministri ha esaminato uno schema di decreto legislativo contenente ulteriori modifiche al Codice dei contratti, in particolare per adegu...

25/11/2009
Il pre-consiglio dei Ministri ha esaminato uno schema di decreto legislativo contenente ulteriori modifiche al Codice dei contratti, in particolare per adeguare lo stesso alla direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007, del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Lo schema di decreto legislativo in 15 articoli introduce importanti modifiche alle norme tra le quali quelle relative:
  • al termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
  • alla forma, termini e destinatari della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
  • a misure di incentivazione dell’accordo bonario;
  • a disposizioni razionalizzatici dell’arbitrato;
  • alla tutela processuale;
  • alle disposizioni processuali in caso di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva;
  • alla privazione di effetti del contratto e sanzioni alternative.
Le nuove disposizioni razionalizzatici dell’arbitrato sono contenute nell’articolo 6 e l’arbitrato che sembrava fosse uscito (ma, in verità, non è stato mai cancellato a causa di successive proproghe) dalla porta con la Finanziaria del 2008 e con l’ex Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro con la motivazione che comportava, quasi sempre, alti costi per le amministrazioni, rientra dalla finestra.
Nello schema di decreto legislativo non è contenuto più il divieto di auto-innalzamento dei compensi, in vigore solo dallo scorso gennaio.
Viene, anche, precisato che il futuro decreto con cui saranno riviste le tariffe degli arbitrati (fissandole in un intervallo tra il 40 e il 70% di quelle professionali vigenti) potrà prevedere “l’esclusione o la limitazione degli incrementi dei compensi massimi” ed il tetto massimo viene declassato da obbligo a facoltà.
L’arbitrato, in verità, resta facoltativo per l’amministrazione che deve dichiarare già nel bando se è previsto o meno mentre l’appaltatore potrà rifiutarlo soltanto prima della firma del contratto.
E dalla cancellazione dell’arbitrato si passa all’incentivazione dello stesso con la possibilità di inserire nei bandi di gara la possibilità che le imprese, nel caso di accettazione della clausola, possano aumentare di qualche punto percentuale il ribasso offerto in considerazione dei minori oneri finanziari che deriverebbero dal ricorso all’arbitrato.
Da danno per l’amministrazione come sino ad ora lo aveva sempre considerato l’Autorità di vigilanza,, l’istituto dell’arbitrato diventerebbe, quindi, un risparmio grazie al ribasso aggiuntivo.

Lo schema di decreto legislativo che dovrebbe approdare al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo contiene, anche, il recepimento nel Codice dei contratti della direttiva 2007/66/CE (direttiva ricorsi) con cui viene imposto di lasciar passare un certo numero di giorni tra l’aggiudicazione di una gara di lavori, servizi e forniture e la firma del contratto per consentire la presentazione di un ricorso.

Il Governo è in forte ritardo nell’emanazione del Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti che sostituirà il precedente 554/1999.
Ritieni che la mancata pubblicazione, che in verità doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, comporti problemi nella integrale utilizzazione del Codice dei contratti?

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A cura di Paolo Oreto
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