DLGS 81: SEMPLIFICAZIONI NEI LAVORI EDILI PRIVATI DI IMPORTO INFERIORE A 100MILA EURO

Semplificazioni per i lavori edili privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro. Come previsto, infatti, dalla recente ...

05/11/2009
Semplificazioni per i lavori edili privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro. Come previsto, infatti, dalla recente modifica al testo unico sicurezza lavoro (TUSL) dal Dlgs n. 106/2009 e dalla Legge n. 88/2009, per questa tipologia di lavori il committente o il responsabile dei lavori (soggetto delegato dal committente per svolgere i suoi compiti) possono nominare solo la figura del coordinatore per la esecuzione dei lavori che dovrà svolgere anche le funzioni del coordinatore per la progettazione.

Facendo seguito alle numerose richieste per l'applicazione del comma 11, art. 90 del Dlgs n. 81/2008, con particolare riferimento a quelle avanzate dalla Commissione dell'Unione Europea, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la modifica a tale norma è stata inserita al fine di semplificare gli adempimenti nei cantieri non particolarmente complessi nei quali le funzioni del coordinatore per la progettazione sono così limitate da poter essere svolte dall'unica figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Come precisato dal Ministero, ciò non vuol dire che gli obblighi del coordinatore per la progettazione non vengano svolti da alcuna figura, ma che gli stessi vengano svolti senza alcuna eccezione dalla figura del coordinatore per l'esecuzione che, oltre ai suoi normali obblighi previsti dall'art. 92 del TUSL, si dovrà anche occupare di quanto previsto dal precedente articolo 91, dunque:
  • redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • predisporre il fascicolo dell'opera;
  • coordinare il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera per le scelte di tipo architettonico, tecnico e organizzative al fine di realizzare il crono programma dei lavori.
Infine, il Ministero ha precisato che l'art. 90 comma 3 prevede la designazione simultanea delle due figure e che, dunque, questa dovrà avvenire anche nel caso in cui il coordinatore dei lavori in fase di esecuzione svolga anche gli obblighi del coordinatore per la progettazione, al fine di consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di quest'ultima figura.

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