Intesa sullo schema di Regolamento sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità

Nella seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre scorso è stata sancita l’Intesa sullo Schema di regolamento del Ministro per i Beni e le Attività cul...

21/12/2009
Nella seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre scorso è stata sancita l’Intesa sullo Schema di regolamento del Ministro per i Beni e le Attività culturali recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell’art.146, comma 9, del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in cui si prevede, tra l’altro, che su proposta del Ministro, d’intesa con la Conferenza Unificata sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

Lo Schema di regolamento, allegato all’Intesa, dispone, tra l’altro, che siano assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice (beni paesaggistici), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e o dell’aspetto esteriore degli edifici, indicati in un apposto elenco allegato allo Schema stesso.

All’elenco potranno essere apportate specificazioni, rettifiche ed integrazioni, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica, con apposito decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, con il Ministro dell’Ambiente e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in Conferenza.

Altre norme del testo attengono alla semplificazione documentale, procedurale ed organizzativa nonché ai termini per la conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato, che dovrà concludersi, con un provvedimento espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Al riguardo, viene previsto che l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione scritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie ed adotta, quando ricorrano i presupposti di non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento.

Le disposizioni del testo troveranno immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotteranno, entro 180 giorni, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri dello Schema.

Il testo è stato modificato come concordato in una precedente riunione tecnica nel corso della quale, in particolare, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha evidenziato che i contributi migliorativi proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Lazio sono stati accolti, mentre le osservazioni della Regione Lombardia - che ha espresso preoccupazione, in particolare, per la difficoltà dei tempi di applicazione nelle Regioni - sono state accolte in parte ed in parte troveranno accoglimento nel corso delle modifiche degli artt. 146 e 149 del D.Lgs 42/2004 relativi alla disciplina dell’autorizzazione e agli interventi non soggetti alla stessa.

Nella stessa riunione, le Regioni Umbria, Piemonte, Emilia-Romagna e Calabria, oltre a proporre delle modifiche accolte dal Ministero, hanno ribadito la necessità di rivedere gli articoli 146 e 149 sopra citati.

Nella successiva seduta del 26 novembre Regioni ed Enti locali hanno, quindi, espresso avviso favorevole all’Intesa sullo Schema, chiedendo però contestualmente l’attivazione immediata di un Tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del D.Lgs. 42/2004.

Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre scorso, dovrà ricevere i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Successivamente, tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Fonte: ANCE

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