Proroga degli arbitrati e di alcuni termini previsti da disposizioni legislative

Sulla Gazzetta ufficiale n. 302 di ieri 30 dicembre 2009 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 recante "Proroga di termini previsti da...

31/12/2009
Sulla Gazzetta ufficiale n. 302 di ieri 30 dicembre 2009 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Il decreto-legge contiene all’interno interessanti proroghe di alcuni termini originariamente in scadenza oggi 31 dicembre 2009.

In particolare ricordiamo quelli relativi allo slittamento dei termini relativi agli arbitrati, alle concessioni demaniali marittime, allo smaltimento dei rifiuti, agli studi di settore ed ai piani di gestione.

Arbitrati negli appalti di opere pubbliche
Già con il il comma 11-quinquiesdecies dell’articolo 29 del decreto milleproroghe dell’anno scorso, nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, era stata disposta l’ulteriore proroga, già fissata al 30 marzo 2009 dal decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, al 31 dicembre 2009 della sospensione della norma che esclude il ricorso all’arbitrato nei contratti di lavori pubblici.
Oggi, con il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 194/2009 il termine del 31 dicembre 2009 viene spostato al 30 giugno 2010 in attesa che il Governo approvi definitivamente il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/66/CE in materia di miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Resta sempre in vigore quanto previsto nel citato comma 11-quinquiesdecies dell’articolo 29 del decreto milleproroghe dell’anno scorso con cui vengono dimezzati i compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000 n. 398 e sono, anche, vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto.

In particolare il decreto-legge contiene i seguenti 11 articoli:
  • Art. 1 - Proroga di termini tributari, nonche' in materia economico-finanziaria
  • Art. 2 - Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale
  • Art. 3 - Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
  • Art. 4 - Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia
  • Art. 5 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
  • Art. 6 - Proroga di termini in materia sanitaria
  • Art. 7 - Proroga di termini in materia di istruzione
  • Art. 8 - Proroga di termini in materia ambientale
  • Art. 9 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
  • Art. 10 - Istituti di cultura all'estero
  • Art. 11 - Entrata in vigore

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati