Approvato il nuovo Regolamento del Codice dei Contratti

Il Consiglio dei Ministri di ieri 17 dicembre, con uno scarno comunicato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli ha a...

18/12/2009
Il Consiglio dei Ministri di ieri 17 dicembre, con uno scarno comunicato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli ha approvato “uno schema di decreto presidenziale per l’attuazione e l’esecuzione del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, sul quale verranno acquisiti i pareri prescritti”.
Il Comunicato del Consiglio dei Ministri non dice nulla di particolare ma il ministro Matteoli, in una successiva nota, ha dichiarato che ''Il nuovo regolamento è frutto di una intensa attività di concertazione con le associazioni di categoria e le maggiori stazioni appaltanti pubbliche. Le linee di indirizzo del provvedimento, che racchiude in un unico testo le disposizioni regolamentari riguardanti i lavori, i servizi e le forniture, sono finalizzate alla semplificazione delle procedure, all'apertura del mercato, alla rapidità nell'esecuzione degli interventi. Si mira inoltre a contenere gli eccessivi ribassi. Si tratta di un provvedimento che si aggiunge alle altre norme che il governo ha varato per semplificare e velocizzare le procedure di appalto e pertanto si è raggiunto un risultato molto importante''.

Ma andiamo con ordine con lo sgradito compito di sollevare alcune perplessità in merito ai tempi che riteniamo abbastanza lunghi uniti alla possibilità che l’iter di approvazione dello schema di decreto presidenziale potrà essere interrotto da pareri non favorevoli.
Non conosciamo in dettaglio il testo del decreto ma da alcune anticipazioni sembra che lo stesso sia stato attualizzato all’ultima versione del Codice dei contratti vigente al momento della riscrittura del regolamento stesso e contenga alcune novità rispetto alla precedente versione, relative a:
  • validazione progetti;
  • gare di progettazione e qualità dei progetti;
  • subappalto della categoria prevalente;
  • garanzia di esecuzione;
  • servizi e forniture;
  • appalto integrato.
Il nuovo testo, sul piano sistematico, è strutturato nelle seguenti sette parti:
  • Parte I - Disposizioni comuni (artt. 1 - 8)
  • Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari (artt. 9 - 251)
  • Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari (artt. 252 - 270)
  • Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari (artt. 271 - 338)
  • Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali (artt. 339 - 342)
  • Parte VI - Contratti eseguiti all’estero (artt. 343 - 356)
  • Parte VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni (artt. 357 - 359)
Il nuovo testo del Regolamento che ha subito, rispetto alla precedente versione approvata dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, importati modifiche ed integrazioni principalmente per adeguarlo ai pareri ed ai rilievi del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ed alle sopravvenute modifiche al Codice dei contratti dovrebbe riacquisire, a nostro avviso (viste anche le ultime modifiche introdotte successivamente al tavolo tecnico), i pareri:
  • del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;
  • dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • della Conferenza unificata;
  • del Consiglio Stato.
prima di essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, essere emanato dal Presidente della Repubblica e, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, anche se il Governo dovesse decidere di non sottoporre il nuovo schema all’Autorità di vigilanza ed alla Conferenza unificata, resterebbero sempre i pareri del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato e, nella migliore delle ipotesi l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri non potrebbe avvenire prima della fine del mese di marzo del 2010 e l’entrata in vigore dello stesso potrà, dunque essere prevista non prima del mese di ottobre del 2010 con buona pace di tutti gli operatori del settore che aspettano da oltre tre anni un provvedimento che completerebbe, dopo oltre tre anni, la riforma degli appalti iniziata, nel mese di aprile del 2006, con l’emanazione del Codice dei contratti.

Speriamo bene.

In merito alla nuova versione dello schema di regolamento, come abbiamo avuto modo di sintetizzare all’inizio, le novità più importanti consistono:
  • nel rendere obbligatoria la validazione dei progetti da parte di organismi terzi accreditati togliendo la possibilità che tali controlli siano effettuati da soggetti interni alla pubblica amministrazione;
  • nella conferma della limitazione degli eccessivi ribassi che hanno messo in ginocchio il settore successivamente all’emanazione del decreto “Bersani” sull’abrogazione dei minimi di tariffa nelle gare di ingegneria, di architettura e degli altri servizi tecnici connessi la nuova bozza. In particolare viene inserita una nuova attribuzione di punteggio di tipo non lineare alle offerte economiche ed il ricorso all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con buona pace di coloro che non erano d’accordo e che paventavano possibili combine. Sranno, altresì, consentiti anche affidamenti fiduciari per importi di onorari inferiori a 20mila euro con la possibilità per gli stessi di utilizzare le norme sul cottimo fiduciario;
  • nell’assegnazione nelle gare di progettazione di un peso non inferiore al 65% all’elemento “qualità”;
  • nella possibilità per le opere superspecialistiche (sale a 24 il numero delle categorie superspecialistiche), di importo superiore al 15% dell’importo del contratto, dell’affidamento in subappalto nel limite del 30% relativo alla categoria prevalente;
Ricordiamo, anche, tra le novità dell’ultima ora l’entrata in vigore anticipata delle sanzioni per i costruttori che si servono di falsi certificati di lavori o che non collaborano con l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la possibilità di sanzioni pecuniarie, per coloro che dichiarano il falso, che vanno da 25mila a 51mila euro.

In atto non siamo in possesso dell’ultima versione dello schema di Regolamento ma di quella precedente approvata dal tavolo tecnico. La pubblichiamo in attesa che sia resa disponibile al più presto quella nuova che metteremo a disposizione dei nostri lettori.

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A cura di Paolo Oreto
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