Certificazione Energetica degli edifici in Lombardia: iperattività legislativa al servizio del risparmio energetico

Abbiamo ricevuto davvero tante segnalazioni dai nostri professionisti iscritti a certificazioneenergeticaonline.com relativamente all'attività legislativa de...

28/01/2010
Abbiamo ricevuto davvero tante segnalazioni dai nostri professionisti iscritti a certificazioneenergeticaonline.com relativamente all'attività legislativa della Regione Lombardia in materia di risparmio energetico.

L'ultima DGR che ha turbato gli animi dei professionisti, inscritti nell'elenco dei soggetti certificatori presso l'Organismo di accreditamento lombardo, risale al vicino 15 dicembre 2009, precisamente il decreto n. 14009. L'omaggio natalizio ai tecnici operanti in Regione Lombardia, riguarda l'approvazione della "Procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi della DGR 5018/2007 e s.m.i.". I controlli prevedono la verifica di conformità degli Attestati di Certificazione Energetica (ACE), selezionati seguendo un criterio basto sul rischio di non conformità degli attestati stessi, valutati al momento del deposito nel Catasto, considerando quattro fattori di rischio:
  1. numero di Certificazioni effettuate dal Soggetto Certificatore;
  2. salto di classe all'interno di un range fissato;
  3. valori dell'indice EPH elevato;
  4. classe energetica performante.

Ad ogni criterio corrispondono da 0 a 3 punti; per esempio, la classe A+ e A conta 3 punti, la B 2 punti, la C 1 punto e tutti gli altri casi 0 punti. Maggiori sono i punti, maggiore è il rischio di non conformità dell'ACE.
Una notifica di avvio del procedimento viene inviata al proprietario dell'edificio e per conoscenza al Certificatore. Al termine delle verifiche viene dato un esito provvisorio e, qualora fosse negativo, è prevista la possibilità per il Soggetto certificatore di sostenere un contraddittorio con i tecnici che hanno svolto i controlli.
Ad esito negativo corrisponderanno le sanzioni previste dalla Legge regionale n. 10 del 29 giugno 2009.

Pochi mesi prima della definizione di un metodo di controllo degli ACE, venne infatti appesantito il lavoro per i certificatori; l'intendo è di far applicare correttamente le nuove disposizioni.
Infatti nel giugno 2009 , venne approvata con decreto n. 5796 la nuova procedura di calcolo per la redazione degli ACE. La notizia scatenò non poche polemiche. In prima battuta il decreto prevedeva l'entrata in vigore della procedura per il 7 settembre, differita in seguito al 26 ottobre 2009 dopo che gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali a cui sono iscritti i certificatori energetici accreditati dall'Organismo regionale di accreditamento - si legge nel decreto del 12 agosto - hanno manifestato la necessità di spostare la data dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dal momento che il periodo feriale che si interpone tra la data della sua approvazione e la data dell'entrata in vigore accorcia il tempo a disposizione per conoscere e sperimentare il nuovo software di calcolo, nonché per organizzare eventuali momenti di aggiornamento formativo.

Nel mirino degli stessi Ordini, Collegi ed Associazioni cade ancora una volta l'attività legislativa di Regione Lombardia che ha variato, aggiornato e implementato le procedure di calcolo e le modalità esecutive 14 volte in 22 mesi - come denuncia Assoedilizia - inoltre Cestec s.p.a. ha aggiornato i software messi a disposizione dei certificatori ben 8 volte, sempre in 22 mesi.
Un documento utile come l'ACE ha bisogno di una normativa a suo sostegno e di procedure di calcolo che modellino secondo uno standard confrontabile una realtà dinamica come un edificio-impianto. L'attività svolta dalla Regione Lombardia, senza dubbio esemplare e unica in Italia, rischia di rendere vano lo stesso ACE:
  • aumento dei costi per i cittadini, dovuti ad un maggiore onorario da parte dei professionisti costretti ad un periodico aggiornamento;
  • lenta validazione da parte dei Comuni (consegna e ritiro dell'ACE timbrato) e conseguenti copie originali inutili dal punto di vista del risparmio energetico;
  • ritardi verificati nei rogiti a causa delle difficoltà applicative delle procedure di calcolo;
  • l'impossibilità di attribuire la corretta classe energetica all'edificio con risultati certi, date le differenze tra momento di calcolo (progetto) e momento di verifica (certificazione); tale ripercussione inciderà in modo negativo sul "Piano Casa";
  • difficoltà nel giustificare rincari dovuti all'applicazione delle nuove procedure, per i professionisti che hanno in essere preventivi per opere di risparmio energetico approvati o in corso di approvazione.

Vessare gli operatori con continue variazioni di regole potrebbe generare un calo di credibilità nell'opinione comune, dando adito ai pensieri negativi che vedono la Certificazione Energetica come una tassa da pagare per poter vendere o affittare casa, perdendo i dettami e i principi della madre di tutte le norme in materia di certificazione energetica, la Direttiva Europea 2002/91/CE.

A cura di www.certificazioneenergeticaonline.com
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